REACH Autorizzazione

UE

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) regolarmente include sostanze estremamente problematiche (SVHC) nell'elenco delle sostanze candidate. In vista degli ulteriori ampliamenti dell'elenco, si raccomanda alle imprese svizzere di partecipare alle consultazioni pubbliche dell'ECHA sulle potenziali SVHC (vedi link).

ECHA Sostanze possibilmente estremamente preoccupanti (SVHC)

  • L'elenco delle sostanze candidate è il risultato di un processo di valutazione svolto dall'ECHA e dagli Stati membri, nel quale contano criteri scientifici, ma anche quelli economici. Eventualmente, l'ECHA raccomanda per l'inclusione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione sostanze candidate a cui è stata data la priorità a causa delle loro proprietà pericolose, le quantità utilizzate e del potenziale d'esposizione a seconda degli usi.
  • L'allegato XIV del regolamento REACH (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) viene ampliato dalla Commissione europea partendo dalle sostanze candidate. Si deve presumere che la prassi in materia di rilascio di autorizzazioni - del resto limitate nel tempo - è molto costosa e restrittiva.

Svizzera

  • La revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), essa entrata in vigore il 1 dicembre 2012, integra le disposizioni relative all'autorizzazione delle SVHC di cui all'allegato XIV REACH (allegato 1.17 ORRPChim) per la Svizzera.
  • L'immissione sul mercato e l'uso di queste sostanze sono vietate tranne nel caso in cui venisse richiesta e ottenuta un'eccezione da parte della Commissione europea o delle autorità svizzere.
  • Le domande deposte presso l'organo di notifica per prodotti chimici sono valide solo per la Svizzera (per i relativi emolumenti, cfr. capitolo III dell'allegato OEPChim, link qui sotto).

Ultima modifica 20.02.2017

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