Sostanze contenute negli articoli (oggetti)

I clienti (importatori) con sede nello SEE di aziende svizzere devono adempiere gli obblighi legati al regolamento REACH, a meno che tali obblighi non siano stati delegati a un rappresentante esclusivo.

Registrazione di sostanze chimiche

Devono essere registrate solo le sostanze rilasciate intenzionalmente da un articolo (p. es. sostanze odorose), e unicamente se il quantitativo totale di sostanza importato nel SEE supera 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore (art. 7 (1) REACH). Vedi anche «Registrazione».

Articoli con sostanze soggette a divieti o restrizioni (allegato XVII REACH)

Alcune sostanze che possono essere contenute in articoli sono disciplinate dall'allegato XVII. All'occorrenza, gli esportatori svizzeri devono informare i loro clienti nello SEE della presenza di queste sostanze o rinunciare a esportare articoli contenenti sostanze vietate nello SEE.

Ultima modifica 26.03.2020

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