Svizzera

  • Se un articolo contiene più dello 0,1% della o delle SVHC dell'elenco, il fornitore ha l'obbligo di informarne gli utilizzatori professionali e privati.
  • In Svizzera, l'obbligo di informazione è stato introdotto (art. 71  OPChim), ma non l'obbligo di notifica per articoli con sostanze estremamente problematiche.
  • L'elenco delle sostanze candidate valido per la Svizzera è l'allegato 3 OPChim. Nell'ambito dell'attuazione autonoma del diritto comunitario, è comunque previsto di adattarlo per mezzo delle ordinanze.

Ultima modifica 19.10.2023

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