Articoli con sostanze estremamente problematiche: obbligo di notifica

A decorrere dal 1° giugno 2011, i fabbricanti o importatori con sede nell'UE devono notificare all'ECHA una SVHC entro 6 mesi dalla sua inclusione nell'elenco delle sostanze candidate (art. 7 (2) e (7) REACH). L'obbligo di notifica si applica se gli articoli contengono più dello 0,1 per cento in SVHC e il quantitativo totale della sostanza in questi articoli supera 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore. La notifica non è soggetta a tariffa. Le informazioni da notificare all'ECHA sono:

a) l'identità e i dati dei fabbricanti o degli importatori;

b) il/i numero/i di registrazione di cui all'articolo 20 paragrafo 1, se disponibili;

c) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

d) la classificazione della o delle sostanze come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2;

e) una breve descrizione dell'uso o degli usi della o delle sostanze in quanto componente/i dell'articolo, come specificato nell'allegato VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli articoli;

f) la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze, per esempio da una a 10 tonnellate, da 10 a 100 tonnellate, ecc.

Ultima modifica 19.09.2016

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