Ordinanza sui biocidi (OBioc)

L’OBioc disciplina le condizioni per l’immissione sul mercato e l’utilizzazione dei biocidi oltre che degli articoli trattati, e definisce quali principi attivi possano essere utilizzati a tale scopo.

L’OBioc è in gran parte armonizzata con il regolamento UE sui biocidi (BPR) e prevede gli stessi tipi di omologazione per i biocidi contenenti principi attivi approvati. Inoltre l’OBioc disciplina l’immissione sul mercato dei biocidi durante il periodo transitorio, cioè il periodo in cui i principi attivi sono notificati, ma non ancora approvati.

Elenco dei principi attivi approvati

I principi attivi degli allegati 1 e 2 sono qui disponibili in formato elettronico:

Ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi

Nell’ordinanza di esecuzione sui biocidi alcune disposizioni dell’OBioc sono regolamentate in modo più dettagliato.

Al momento si tratta delle seguenti procedure:

  • omologazione degli stessi biocidi
  • modifica delle omologazioni
  • proroga dei riconoscimenti.

Accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)

Il capitolo 18 sui biocidi dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR) ha lo scopo di evitare doppioni nelle procedure di valutazione e di omologazione dei biocidi. Queste procedure sono regolamentate nell’OBioc per quanto riguarda il diritto svizzero e nel regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda la Comunità europea. Il capitolo 18 di questo accordo si basa sull’equivalenza tecnica tra questi due disciplinamenti.

Emolumenti

L’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici disciplina gli emolumenti che devono essere versati per l’approvazione dei biocidi e per altri servizi delle autorità federali preposte all’esecuzione.

Ultima modifica 17.01.2017

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