Allegato 1 OBioc: Principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata geeignet sind

Elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25 lettera a del regolamento (UE) n. 528/2012 (procedura semplificata)


La categoria 6 di questo elenco contiene i principi attivi valutati e approvati dall’UE conformemente alla direttiva 98/8/CE (direttiva sui biocidi) e al regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi).

Questi principi attivi sono approvati dalla Commissione europea in virtù di un regolamento di esecuzione specifico per la combinazione principio attivo/tipo di prodotto approvata. Questo regolamento stabilisce le disposizioni speciali per l’utilizzo nei biocidi e la data di approvazione del principio attivo entro cui deve essere presentata l’apposita domanda di autorizzazione di un biocida con questa combinazione principio attivo/tipo di prodotto.
La Svizzera riprende nell’allegato 1 OBioc i principi attivi della categoria 6 approvati dall’UE. Per le disposizioni speciali dei regolamenti di esecuzione dell’UE occorre considerare le equivalenze per la Svizzera di cui all’allegato 3 OBioc .

Elenco dei principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata

L’elenco dei principi attivi di cui all’allegato 1 OBioc è disponibile alla rubrica «Documenti» in formato elettronico.

Ultima modifica 28.02.2018

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