Allegato 2 OBioc: Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati

Elenco dei principi attivi approvati secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012 (elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati).

Questo elenco contiene i principi attivi valutati e approvati dall’UE conformemente alla direttiva 98/8/CE (direttiva sui biocidi) e al regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi).

Questi principi attivi sono approvati dalla Commissione europea in virtù di un regolamento di esecuzione specifico per la combinazione principio attivo/tipo di prodotto approvata. Questo regolamento stabilisce le disposizioni speciali per l’utilizzo nei biocidi e la data di approvazione del principio attivo entro cui deve essere presentata l’apposita domanda di autorizzazione di un biocida con questa combinazione principio attivo/tipo di prodotto.

La Svizzera riprende nell’allegato 2 OBioc i principi attivi approvati dall’UE. Per le disposizioni speciali dei regolamenti di esecuzione dell’UE occorre considerare le equivalenze per la Svizzera di cui all’allegato 3 OBioc.

Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati

L’elenco dei principi attivi di cui all’allegato 2 OBioc è disponibile alla rubrica «Documenti» in formato elettronico.

Ultima modifica 02.10.2023

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