Revisione dell’ordinanza sui biocidi

Questa revisione attua gli emendamenti alla Legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) adattata in risposta all’iniziativa parlamentare 19.475 per ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi. Entrata in vigore: 1º gennaio 2024

Questa revisione dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.1) introduce un nuovo obbligo di comunicare ogni anno la quantità di biocidi immessi sul mercato, il che permetterà di conoscere meglio le quantità vendute. L’obbligo riguarda i titolari di omologazioni, i fabbricanti e gli importatori. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2025 per i dati del 2024. Per maggiori dettagli vedi in fondo alla pagina.

Inoltre, sono stati definiti indicatori basati sulle misurazioni nelle acque che serviranno a valutare e ridurre i rischi legati ai biocidi. In caso di superamento ripetuto e ampio dei valori limite definiti nell’ordinanza sulla protezione delle acque, le omologazioni dei biocidi potranno eventualmente essere modificate o revocate.

Anche l’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) e l’Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1) vengono leggermente modificate.

Obbligo di comunicazione relativo alle quantità di biocidi immessi sul mercato

L’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto ogni anno, al più tardi il 31 maggio dell’anno successivo. L’obbligo di comunicazione secondo deve essere adempiuto per la prima volta al più tardi nel 2025 per i dati del 2024. L’obbligo di comunicazione per le quantità di biocidi immessi sul mercato (art. 10a LPChim; precisato nel nuovo articolo 30c OBioc) si applica a tutti i biocidi sul mercato.

L’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dalla persona che immette per prima un biocida in una catena di approvvigionamento in Svizzera (= prima immissione in commercio). Solo la prima persona della catena di approvvigionamento che immette il biocida sul mercato deve provvedere alla comunicazione, affinché lo stesso biocida (lo stesso lotto) non sia comunicato più volte per lo stesso anno da diversi attori nella stessa catena di approvvigionamento. Ciò riguarda quindi prevalentemente i titolari di omologazioni e i fabbricanti in Svizzera, nonché gli importatori svizzeri di biocidi i cui titolari di omologazioni hanno sede nell’UE.

I commercianti e i punti vendita diretti (p. es. le farmacie) e gli utilizzatori professionali o commerciali non sono interessati se acquistano i prodotti omologati da attori a monte nella catena di approvvigionamento in Svizzera.

La comunicazione deve includere i seguenti dati:

  • il nome
  • l’indirizzo
  • l’email
  • il numero di telefono della persona soggetta all’obbligo di comunicazione
  • il nome commerciale e il numero dell’omologazione federale
  • la quantità di biocidi immessi sul mercato
  • i principi attivi in essi contenuti e la loro concentrazione
  • il tipo di prodotto del biocida ai sensi dell’allegato 10 OBioc

 

La comunicazione deve essere effettuata nel formato elettronico stabilito dall’organo di notifica. I dati comunicati vengono inseriti nel registro dei prodotti chimici (RPC). Per agevolare la comunicazione delle quantità, è disponibile una ricerca in base al numero di omologazione o al nome commerciale del biocida, nonché la ripresa automatica del principio attivo, della sua concentrazione e del tipo di prodotto collegati all’omologazione.

Per semplificare ulteriormente la comunicazione, dopo la prima comunicazione avvenuta nel primo anno, è necessario comunicare solo le quantità degli anni successivi ed eventuali altri cambiamenti, senza dover cercare nuovamente i biocidi comunicati negli anni precedenti.

Si tratta di informazioni importanti per diverse ragioni. I dati inerenti alle quantità immesse sul mercato e le indicazioni sulla tossicità permettono di priorizzare i principi attivi nell’ottica del monitoraggio ambientale e di meglio interpretare i risultati delle misurazioni. Grazie a informazioni supplementari tratte dai documenti di omologazione (p. es. in quali tipi di prodotto e in quali sottocategorie vengono impiegati i biocidi, se per uso privato o uso commerciale ecc.), si possono acquisire importanti conoscenze e accertare dove vengono impiegate le quantità più elevate di biocidi e quali sono i settori a rischio in Svizzera. Queste conoscenze in merito ai possibili rischi per la salute e per l’ambiente consentiranno di adottare tempestivamente misure mirate al fine di evitare, nei limiti del possibile, intossicazioni e danni ambientali.

Ultima modifica 15.12.2023

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