ATP del Regolamento CLP

Panoramica degli adeguamenti al progresso tecnico (ATP) del regolamento CLP finora pubblicati e della loro trasposizione in Svizzera. 

Il 19° ATP e il 20° ATP del regolamento CLP sono stati pubblicati l'11 luglio 2023 come regolamenti delegati della Commissione

Contenuto

Classificazione ed etichettatura armonizzate (Allegato VI CLPV): Il 19° ATP introduce le nuove note X, 11 e 12 nella parte 1 dell'allegato VI del Regolamento CLP dell'UE. Le note della parte 1 contengono regole che vengono assegnate a singole voci di sostanze o gruppi di sostanze nella parte 3 dell'Allegato VI e che devono essere prese in considerazione quando si classificano tali sostanze.

Con il 20° ATP, la nuova nota 11 è assegnata a diversi borati. Per i borati denominati, la loro somma deve essere determinata in futuro al momento della classificazione. Se la somma è superiore allo 0,3%, la preparazione deve essere classificata con la Repr. 1B. Lo stesso si applica in futuro per l'acido 2-etilesanoico e i suoi sali. Anche in questo caso, in futuro si applicherà il principio di additività (nuova nota 12) per la classificazione in relazione alla reprotossicità. Inoltre, la voce relativa all'acido 2-etilesanoico e ai suoi sali riceve anche la nuova nota X, che chiarisce che la classificazione dell'acido 2-etilesanoico e dei suoi sali si basa sul principio di additività. Ciò chiarisce che la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa solo sulle proprietà pericolose della parte della sostanza che è comune a tutte le sostanze di quella voce. Per le parti non comuni, è responsabilità del fabbricante valutare se le loro proprietà pericolose richiedono una classificazione più rigorosa.

Informazioni ulteriori si trovano nei documenti:
«Umsetzung und Auswirkungen der 19. und 20. ATP» (PDF, 70 kB, 18.08.2023)
«Mise en oeuvre et impacts des modifications de la 19e et 20e APT» (PDF, 156 kB, 18.08.2023)
(disponibile solo in tedesco e francese)

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.02.2025o

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore a partire dal 01.10.2023 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.02.2025 (allegato 2 n. 14 OPChim)
     

Il 18° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 3 maggio 2022 come regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione

Contenuto

Classificazione e etichettature armonizzate (allegato VI regolamento CLP): con la modifica, 39 sostanze sono aggiunte all’allegato VI e 17 voci esistenti vengono modificate.

Nelle nuove voci, si trovano le classificazioni armonizzate per le seguenti sostanze: barium diboron tetraoxide (CAS 13701-59-2; tra altro nuovo Repr. 1B); bisphenol S (CAS 80-09-1; Repr. 1B); isobornyl acrylate (CAS 5888-33-5; Skin Sens 1A); Perfluoroheptanoic acid (CAS 375-85-9; Repr. 1B, STOT RE 1); melamine (CAS 108-78-1; Carc. 2, STOT RE 2); Margosa ext. (CAS 84696-25-3; Repr. 2, Skin Sens 1, Aquatic Chronic 1).

La classificazione armonizzata è stata modificata tra l’altro per le seguenti sostanze: Cumene (CAS 98-82-8; nuovo Carc. 1B); ethylene glycol monobutyl ether (CAS 111-76-2; Acute Tox. 3 inhal.); diethylene glycol monomethyl ether (CAS 111-77-3; Repr. 1B); bisphenol A (CAS 80-05-7, nuovo Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1) e ancora per diverse sostanze attive nei prodotti fitosanitari e nei biocidi.

In totale 17 sostanze hanno ora un nuovo valore ATE nell'ambito del 18° ATP. Questi valori ATE devono essere applicati in modo vincolante nel calcolo della tossicità acuta di preparati contenenti una sostanza con valori ATE armonizzati.

Informazioni ulteriori si trovano nei documenti:
«Umsetzung und Auswirkungen der 18. ATP» (PDF, 344 kB, 18.08.2022)
«Mise en oeuvre et impacts des modifications de la 18e APT» (PDF, 303 kB, 18.08.2022)
(disponibile solo in tedesco e francese)

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2023

Trasposizione in Svizzera (prevista)

  • In vigore a partire dal 01.09.2022 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2023 (allegato 2 n. 13 OPChim)

Il 17° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 28 maggio 2021 come regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione

Contenuto

Classificazione e etichettature armonizzate (allegato VI regolamento CLP): con la modifica, 22 sostanze sono aggiunte all’allegato VI e 41 voci esistenti vengono modificate.

Nelle nuove voci, si trovano le classificazioni armonizzate per le seguenti sostanze: Methyl salicylate (CAS 119-36-8; tra altro nuovo Repr. 2, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B), benzyl salicylate (CAS 118-58-1; nuovo Skin 1B); citric acid (CAS 77-92-9; nuovo Eye Irrit. 2, STOT SE 3); 3-methylpyrazole (CAS 1453-58-3; tra altro nuovo Repr. 1B, STOT RE 2, Skin Corr. 1); tetrafluoroethylene (CAS 116-14-3; nuovo Carc. 1B).

La classificazione armonizzata è stata modificata tra l’altro per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: d-limonene (CAS 5989-27-5; nuovo Skin 1B); 1,4-dioxane (CAS 123-91-1; nuovo Carc. 1B); mancozeb (ISO) (CAS 8018-01-7; tra altro nuovo Carc. 1B). Per vari borati, il limite di concentrazione rilevante per la classificazione è abbassato perché il precedente SCL per Repro. 1B è sostituito dal più severo GCL (0,3%). Vari composti di rame sono recentemente classificati per quanto riguarda Acute Tox. e Aquatic Chronic 1. Numerosi principi attivi, in particolare per i prodotti fitosanitari, sono anche nuovamente classificati come Aquatic Chronic 1.

In totale 29 sostanze hanno ora un nuovo valore ATE nell'ambito del 17° ATP. Questi valori ATE devono essere applicati in modo vincolante nel calcolo della tossicità acuta di preparati contenenti una sostanza con valori ATE armonizzati.

Informazioni ulteriori si trovano nei documenti:
«Umsetzung und Auswirkungen der 17. ATP» (PDF, 227 kB, 21.06.2021)
«Mise en oeuvre et impacts des modifications de la 17e APT» (PDF, 260 kB, 21.06.2021)
(disponibile solo in tedesco e francese)

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 17.12.2022

Trasposizione in Svizzera (prevista)

  • In vigore a partire dal 01.09.2021 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 17.12.2022 (allegato 2 n. 11 OPChim)

Rettifica degli allegati II e VI del CLPV pubblicata il 19 maggio come regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione

Contenuto

Rettifica che secondo l'allegato II, punto 2.12, l'indicazione di pericolo EUH212 (Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.) deve apparire sull'etichetta "da 1% di biossido di titanio" e non "da 1% di particelle di biossido di titanio" come originariamente pubblicato. Riguarda tutte le versioni linguistiche rilevanti per la Svizzera (DE/FR/IT). La correzione dell'allegato VI parte 1 riguarda solo la nota 10 nella versione italiana.

Termini

Dalla data di entrata in vigore della rettifica (SEE: giugno 2021; Svizzera: settembre 2021).

Il 16° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 20 aprile 2021 come regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/643

Contenuto

Rivede la formulazione delle note J, K, L, M, N, P, Q, R, 8 e 9 nella parte 1 dell'allegato VI. Queste note sono associate ad alcune voci della tabella di classificazione ed etichettatura armonizzata nella parte 3 dell'allegato VI del CLP e devono essere prese in considerazione quando si applica la classificazione armonizzata.

In particolare, viene chiarito che le sostanze a cui si applicano le annotazioni J-R non sono soggette a classificazione ed etichettatura armonizzate, ma rimangono soggette alla classificazione ai sensi del titolo II (autoclassificazione) del regolamento CLP dell'UE.

Termini

Le note modificate devono essere prese in considerazione per la classificazione nel SEE dal 10.05.2021 e in Svizzera dal 01.09.2021.

Il 15° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 11 agosto 2020 come regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione

Contenuto

Classificazione e etichettature armonizzate (allegato VI regolamento CLP): con la modifica, 37 sostanze sono aggiunte all’allegato VI e 21 voci esistenti vengono modificate.

Nelle nuove voci, si trovano le classificazioni armonizzate per le seguenti sostanze: Diisooctylphthalat (CAS 27554-26-3; nuovo Repr. 1B; Dioctylzinndilaurat (CAS 3648-18-8; nuovo Repr. 1B, STOT RE 1); Dibenzo[def,p]chrysen / Dibenzo[a,l]pyren (CAS 191-30-0; nuovo Carc. 1B da 0.001% e Muta. 2); Tetraethylenglycoldimethylether (CAS 143-24-8; nuovo Repr. 1B); Geraniol (CAS 106-24-1; nuovo Skin Sens 1); acido lattico (CAS 79-33-4; nuovo Skin Corr. 1C); 2-Methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on; [MBIT] (CAS 2527-66-4; tra altro nuovo Acute Tox. 3 (oral), Skin Corr. 1C, Skin Sens 1 da 15 ppm); copper granulato (CAS 7440-50-8; nuovo Aquatic Chronic 2).

La classificazione armonizzata è stata modificata tra l’altro per le seguenti sostanze: acido nitrico…% [C > 70 %] (CAS 7697-37-2; nuovo Acute Tox.1); Octamethylcyclotetrasiloxan [D4] (CAS 556-67-2; nuovo Aquatic Chronic 1); polvere di piombo; [diametro delle particelle < 1 mm] (CAS 7439-92-1; nuovo Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1); Ethylenglycolmonobutylether (CAS 111-76-2; Acute Tox. 4 (oral) così come per numerosi sostanze attive utilizzate nei biocidi e nei prodotti fitosanitari.

Il concetto di valori ATE per determinate sostanze, introdotto di recente con il 10° ATP, sarà perseguito in modo coerente nell'ambito del 15° ATP. Questi valori ATE devono essere applicati in modo vincolante nel calcolo della tossicità acuta di preparati contenenti una sostanza con valori ATE armonizzati. In totale 25 sostanze hanno ora un nuovo valore ATE.

Informazioni ulteriori si trovano nei documenti:
«Umsetzung und Auswirkungen der 15. ATP» (PDF, 183 kB, 15.02.2021)
«Mise en oeuvre et impacts des modifications de la 15e APT» (PDF, 154 kB, 15.02.2021)
(disponibile solo in tedesco e francese)

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.03.2022

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 15.12.2020 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.03.2022 (allegato 2 n. 11 OPChim)

Il 14° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 18 febbraio 2020 come regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione

Contenuto

Classificazione e etichettature armonizzate (allegato VI regolamento CLP): con la modifica, 17 sostanze sono aggiunte all’allegato VI e 11 voci esistenti vengono modificate.

Nelle nuove voci, si trovano le classificazioni armonizzate per le seguenti sostanze frequentemente utilizzate nei prodotti sul mercato svizzero: titanium dioxide [in powder form containing 1% or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 µm]. (CAS 13463-67-7; nuovo Carc. 2 inhal.); N-carboxymethyl-iminobis(ethylenenitrilo) tetra(acetic acid) (CAS 67-43-6; tra l’altro nuovo STOT RE 2, Acute Tox. 4); pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo) tetraacetate (CAS 140-01-2; nuovo STOT RE 2, Acute Tox. 4).

La classificazione armonizzata è stata modificata tra l’altro per le seguenti sostanze frequentemente utilizzate nei prodotti sul mercato svizzero: ethylene oxide (CAS 75-21-8; nuovo Repr. 1B, Acute Tox. 3, STOT RE 1, Skin Corr. 1); 2-benzyl-2dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenones (CAS 119313-12-1; nuovo Repr. 1B); phenyl bis(2,4,6trimethylbenzoyl)-phosphine oxide (CAS 162881-26-7; nuovo Skin Sens 1A); cobalt (CAS 7440-48-4; nuovo Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 1B).

Il concetto di valori ATE per determinate sostanze, introdotto di recente con il 10° ATP, sarà perseguito in modo coerente nell'ambito del 14° ATP. Questi valori ATE devono essere applicati in modo vincolante nel calcolo della tossicità acuta di preparati contenenti una sostanza con valori ATE armonizzati. In totale dieci sostanze hanno ora un nuovo valore ATE.

Il 14° ATP introduce anche le indicazioni di pericolo EUH211 e EUH212 nell'allegato II del regolamento UE CLP come misura di accompagnamento alla nuova classificazione del biossido di titanio (TiO2; Carc. 2 inalato). Essi hanno lo scopo di mettere in guardia gli utenti contro l'inalazione di goccioline e polveri contenenti TiO2.

Informazioni ulteriori si trovano nei documenti:
«Umsetzung und Auswirkungen der 14. ATP» (PDF, 521 kB, 25.03.2020)
«Mise en oeuvre et impacts des modifications de la 14e APT» (PDF, 441 kB, 25.03.2020)
(disponibile solo in tedesco e francese)

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.10.2021 (secondo la rettifica al Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (GU L51 del 25.2.2020).

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 01.04.2020 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.10.2021 (allegato 2 n. 10 OPChim)

Il 13° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 come regolamento (UE) 2018/1480

Contenuto

Classificazione e etichettature armonizzate (allegato VI regolamento CLP): con la modifica, 16 sostanze sono aggiunte all’allegato VI e 18 voci esistenti vengono modificate.

Nelle nuove voci, si trovano le classificazioni armonizzate per isoeugenolo (CAS 97-54-1; Skin Sens 1A, 0,01%); 2-metilisotiazol-3(2H)-one (CAS 2682-20-4; tra l’altro Acute Tox. 2 per inalazione, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, 15 ppm), così come varie sostanze attive (PSM, BP) con tra l’altro Aquatic Chronic 1.

La classificazione armonizzata è stata modificata tra l’altro per ipoclorito di sodio, soluzione … % Cl attivo (CAS 7681-52-9, nuovi fattori M e SCL 5% per EUH031); colecalciferolo / vitamina D3 (CAS 67-97-0, nuovi valori ATE per Acut. Tox 2); anidride maleica (CAS 108-31-6, tra l’altro nuovo Skin Sens 1A, 0,001%); massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) (CAS 55965-84-9, tra l’altro nuovo Skin Sens 1A, 15 ppm, Acut. Tox. 2 per via cutanea e per inalazione), così come varie sostanze attive (PSM, BP).

Informazioni ulteriori si trovano nei documenti:
«Umsetzung und Auswirkungen der 13. ATP» (PDF, 171 kB, 11.09.2019)
«Mise en oeuvre et impacts des modifications de la 13e APT» (PDF, 188 kB, 11.09.2019)
(disponibile solo in tedesco e francese)

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.05.2020

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 01.07.2019 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.05.2020 (allegato 2 n. 9.2 OPChim)

Il 12° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 28 marzo 2019 come regolamento (UE) 2018/521.

Contenuto

Modifiche dell’UN-GHS (rev. 6. Ed., 2015 et rev. 7. Ed., 2017). Punti più importanti:

  • Nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati (nuovo cap. 2.17)
  • Nuova categorie di pericolo per gas piroforici nelle cap. 2.2
  • Criteri rivisti per la categorizzazione dei gas infiammabili nella cat. 1 (cap. 2.2)
  • Introduzione di valori limite (valori soglia generici in tab. 1.1) per STOT SE 3 (1%) e Asp. Tox. (1%).
  • Modifiche dell’uniformazione e precisione delle definizioni di diversi pericoli per la salute.
  • Varie modifiche per la precisazione dei criteri, tra l’altro per esplosivi, STOT SE, Asp. Tox., e Acute Aquatic.
  • Precisazione per la classificazione degli aerosol sulla base delle miscele testate (Bridging; 1.1.3.7. Aerosol)
  • Modifiche dei consigli di prudenza (frase P) in seguito al lavoro di ottimizzazione in corso al livello UN (soppressione, raggruppamenti di frase P esistenti)

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 17.10.2020

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 01.07.2019 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.01.2021 (allegato 2 n. 9.1 OPChim)

L’ 11° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 4 maggio 2018 come regolamento (UE) 2018/669

Contenuto

La denominazione delle sostanze dell’allegato VI: Tutte le sostanze elencate nell’allegato VI ricevono une traduzione obbligatoria in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea. Finora esistevano traduzioni obbligatorie dei nomi delle sostanze unicamente in lingua inglese. La traduzione in tutte le lingue ufficiali risponde a un desiderio degli Stati Membri. Le aziende e le autorità dovevano finora cercare le traduzioni dei nomi delle sostanze in altre lingue in maniera autonoma. I nomi tradotti dell’allegato VI del regolamento (UE) n°2018/669 sonno obbligatori per l’etichettatura delle sostanze e preparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio.

Importante: le esigenze esistenti delle indicazioni delle sostanze sull’etichetta (Art. 10 al. 1 let. b OPChim entrata in vigore con Art. 18 cfr. 2 let. a e cfr. 3 let. b regolamento CLP), così come le esigenze di lingua esistenti rimangano invariate dall’11° ATP. Per l’esecuzione dell’etichettatura, i nomi ufficiali delle sostanze devono essere presi in conto nelle lingue utilizzate corrispondenti seguendo l’allegato VI del regolamento CLP. Questo era finora il caso solo in lingua inglese.

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2019

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 01.12.2018 (revisione allegato 2 n. 1 OPChim)
    Obbligatorio a partire dal 01.06.2020 (allegato 2 n. 8 OPChim)

Il 10° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 5 maggio 2017 come regolamento (UE) 2017/776.

Contenuto

Con la modifica, 24 nuove sostanze sono aggiunte all’allegato VI del regolamento CLP e 13 voci esistenti vengono modificate. Inoltre, con il 10° ATP un nuovo principio di base viene introdotto nell’allegato VI. Quando la classificazione armonizzata di una sostanza o la modifica della classifica armonizzata è “Acute Tox”, il valore ATE (Acute Toxicity Estimate) è iscritto all’allegato VI del regolamento CLP. Questo valore è ottenuto tramite la valutazione del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA ed è considerato come valore determinante. Questo valore ATE fa parte della classificazione armonizzata, così come i limiti di concentrazione (SCL) e i fattori M. È obbligatorio per i calcoli di tossicità acuta delle miscele che contengono la suddetta sostanza (v. la classificazione della nicotina).

Sono state aggiunte le classificazioni armonizzate per vari composti del cadmio (Carc. 1B; Muta. 1B), per il dilaurato dibutilstannico; (Repr. 1B), per vari profumi e aromi (linalol, coriandrol, licaréol: Skin. Sens. 1B) così come per varie sostanze attive utilizzate in prodotti biocidi e fitosanitari.

La classificazione armonizzata è stata modificata tra l’altro per la nicotina (nuovamente: Acute Tox. 2 oral/dermal/inhalativ)) e per la cianammide (nuovamente: tra l’oltro Carc. 2, Repr. 2, Acute Tox. 3 (oral/dermal), STOT RE 2). Per alcune voci esistenti, dei fattori M sono stati nuovamente attribuiti per la classificazione per l’ambiente (Acute aquatic 1 / Chronic aquatic 1). Questo ha per conseguenza di abbassare la concentrazione limite per la classificazione delle preparazioni. Alcune sostanze attive per prodotti biocidi sono toccate (per esempio il fipronil).

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2018

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 01.03.2018 (revisione allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2018 (allegato 2 n. 7 OPChim)

Il 9° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 20 luglio 2016 come regolamento (UE) 2016/1179.

Contenuto

Con la modifica, 26 nuove sostanze sono aggiunte all’allegato VI del regolamento CLP e 22 voci esistenti vengono modificate. Inoltre, con il 9° ATP viene abrogata a partire dal 1 giugno 2017 la tabella 3.2 dell’allegato VI, indicante le classificazioni e le etichettature armonizzate sulla base del sistema finora vigente (nero - arancione).

Fra l’altro, sono aggiunte classificazioni armonizzate per il piombo elementare in forma massiva (Repr. 1A) e in polvere (Repr. 1A, SCL 0,03), per il dicicloesilftalato (CAS 84-61-7, Repr. 1B), per alcune microfibre di vetro (Carc. 1B o Carc. 2) nonché per numerosi composti del rame che sono classificati con Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1 come pericolosi per l’ambiente.

È anche modificata la classificazione armonizzata esistente per il bisfenolo A (CAS 80-05-7, ora: Repr. 1B) e per la glutaraldeide (CAS 111-30-8, ora: Acute Tox. 2 inhal.). Per alcune voci esistenti sono stati abbassati i nuovi limiti di concentrazione per la loro classificazione come Repr. 1A o 1B. Questo riguarda, fra gli altri, il diisobutilftalato (CAS 84-69-5), l’N-metil-2-pirrolidone (872-50-4) nonché molti anticoagulanti di prima e seconda generazione, ai quali anticoagulanti è assegnato un nuovo valore limite specifico per la sostanza pari a 0,003 per cento.

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.03.2018

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 01.12.2016 (revisione allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.03.2018 (allegato 2 n. 6.2 OPChim)

Il 8° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 14 giugno 2016 come regolamento (UE) 2016/918.

Contenuto

Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 5 ed. 2013). Punti principali:

  • nuovo requisito per la comunicazione dei pericoli che possono derivare da sostanze e preparati esplosivi desensibilizzati (cap. 2.1 GHS ONU);
  • precisazioni sui criteri di classificazione degli aerosol (cap. 2.3);
  • ammissione di una nuova metodologia per la classificazione dei solidi comburenti (cap. 2.14);
  • riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo «Corrosione / irritazione cutanea» (cap. 3.2) nel seguente modo:
    -  introduzione di una categoria di pericolo 1 che viene usata qualora le informazioni disponibili non siano
       sufficienti per la classificazione in una delle sottocategorie (1A, 1B e 1C);
    -  per le sostanze e le miscele con un valore di pH estremo (≤ 2 o ≥ 11,5) si applica la categoria 1 se non
       sono disponibili altre informazioni;
    -  la procedura di classificazione per le miscele è adattata ai componenti, in modo da tenere in considerazione
       i componenti della categoria 1.
  • riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo «Gravi lesioni oculari / irritazione oculare»;
  • introduzione di notevoli modifiche ai consigli di prudenza (frasi P) a seguito dei lavori di ottimizzazione svolti a livello dell’ONU. In totale, sono interessate circa 20 frasi P e 10 frasi P combinate;
  • per quanto riguarda i preparati, l’informazione supplementare sui pericoli EUH208 («Contiene <Denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può causare reazioni allergiche.») può essere omessa se il preparato è già etichettato con EUH204 («Contiene isocianati. Può causare reazioni allergiche.») o EUH205 («Contiene resine epossidiche. Può causare reazioni allergiche.»).

Termini nello SEE

  • Obbligatorio per le sostanze e per le miscele a partire dal 01.02.2018.
  • Vendita fino a esaurimento scorte: non oltre il 31.01.2020 (sostanze et miscele)

Trasposizione in Svizzera

  • Obbligatorio per sostanze e preparati a partire dal 01.02.2018 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Vendita fino a esaurimento scorte: non oltre il 31.01.2020 (allegato 2 n. 6.2 OPChim)

Il 7° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 25 luglio 2015 come regolamento (UE) 2015/1221.

Contenuto

Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): Con il 7° ATP, 20 nuove sostanze sono state aggiunte all'allegato VI con una classificazione armonizzata. Per altre 12 sostanze, la classificazione armonizzata esistente viene modificata.

Fra l’altro, sono state aggiunte classificazioni armonizzate per l’imidazol (CAS 288-32-4, Repr. 1B) e il diisohexyl phthalate DIHP (CAS 68515-50-4; Repr. 1B), nonché per numerosi principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi. Molti di questi principi attivi sono ora stati classificati per quanto concerne Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1.
Fra le altre cose, la classificazione armonizzata esistente viene modificata per l’acido nitrico (CAS 7697-37-2; ora Ox. Liq. 2 e EUH071), l’arseniuro di gallio (CAS 1303-00-0, ora anche Repr. 1B oltre a Carc. 1B) e per vari principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi.

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.01.2017

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 01.12.2015 (revisione allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 01.01.2017 (allegato 2 n. 5.2 OPChim 2015)

Rettifica del testo tedesco del regolamento 1272_2008
GU L 94 del 10.4.2015, pag. 9 dell’edizione in lingua tedesca.

Contenuto

Rettifica del testo tedesco. Concerne anche i testi delle frasi P ed è perciò rilevante per l’etichettatura.

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 10.10.2016 (vista la scadenza di 18 mesi di cui all’art. 30 par. 2 del regolamento CLP).

Trasposizione in Svizzera

  • In vigore dal 01.12.2015 (revisione allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Obbligatorio a partire dal 10.10.2016 (allegato 2 n. 5.1 OPChim)

Detersivi liquidi in capsule: pubblicato il 6 dicembre 2014 come regolamento (UE) n. 1297/2014

Contenuto

Riguarda i detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso (detersivi liquidi in capsule). In seguito a diversi incidenti e segnalazioni da parte dei centri d’informazione tossicologica, la commissione responsabile per questi prodotti ha emanato con procedura d’urgenza norme più severe (caratteristiche tecniche dell’imballaggio, realizzazione più sicura per i bambini).

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.06.2015
  • Vendita fino a esaurimento scorte non oltre il 31.12.2015

Trasposizione in Svizzera

  • Obbligatorio a partire dal 01.07.2015 (allegato 2 n. 1 OPChim). Il settore interessato è stato informato anticipatamente nel dicembre 2014.
  • Vendita fino a esaurimento scorte non oltre il 31.12.2015 (allegato 2 n. 4.5 OPChim nonché art. 93 cpv. 1 lett. a OPChim per i detersivi liquidi in capsule che sono ancora etichettati secondo il sistema attuale).

Il 6° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 6 giugno 2014 come regolamento (UE) n. 605/2014.

Contenuto

Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): Con il 6° ATP 14 nuove sostanze sono state aggiunte all’allegato VI con una classificazione armonizzata, fra cui vari principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi. Per altre 9 sostanze la classificazione armonizzata esistente viene modificata, ad esempio per lo stirene (ora Repr. 2) e per la formaldeide, che viene riclassificata da Carc. Cat. 2 a Carc. Cat. 1B.

Termini nello SEE

  • Originariamente il 01.04.2015. Prorogato al 01.01.2016 mediante modifica del 6° ATP (regolamento (UE) n. 491/2015 del 23 marzo 2015)

Trasposizione in Svizzera

  • Obbligatorio a partire dal 01.01.2016 (allegato 2 n. 4.4 OPChim)

Il 5° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 3 ottobre 2013 come regolamento (UE) n. 944/2013

Contenuto

  • Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): nuova ammissione di classificazioni armonizzate (allegato VI CLPV) per un totale di 22 sostanze (tra cui arseniuro di gallio, PFOA, diversi tensidi e principi attivi di prodotti fitosanitari/biocidi) e modifiche delle attuali classificazioni armonizzate per 17 sostanze (tra cui cloroformio, derivati del petrolio, principi attivi di prodotti fitosanitari/biocidi).
  • La nuova versione del codice P210 (allegato IV del regolamento CLP) è in pratica un’integrazione del 4° ATP (la tempistica è quindi identica a quella del 4° ATP).

Termini nello SEE

  • Obbligatorio per pitch coal tar (CE 266-028-2) a partire dal 01.04.2016. Per le altre sostanze interessate dal 01.01.2015.
  • Nuova versione del codice P210: vedi termini nello SEE per il 4° ATP.

Trasposizione in Svizzera

  • Obbligatorio per pitch coal tar (CE 266-028-2) a partire dal 01.04.2016 (allegato 2 n. 4.3 OPChim).
  • Per le altre sostanze interessate, obbligatorio a partire dal 01.02.2015 (revisione dell’ordinanza concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze del 01.02.2014).
  • Nuova versione del codice P210: vedi termini per la trasposizione del 4° ATP in Svizzera.

Il 4° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 1 giugno 2013 come regolamento (UE) n. 487/2013

Contenuto

Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 4 ed. 2011). Punti principali:

  • semplificazione dell’etichettatura per i prodotti «corrosivi per i metalli» non classificati come Skin Corr. 1 e/o Eye Dam. 1 (art. 23, all. 1 sez. 1.3.6)
  • esenzione dall’etichettatura per gli imballaggi interni che non contengono una quantità superiore a 10 ml utilizzati ai fini di ricerca e sviluppo in ambito scientifico o di analisi del controllo di qualità (all. I, sez. 1.5.2.4 e 1.5.2.5)
  • classificazione delle sostanze esplosive (modifiche di dettagli, sez. 2.1)
  • nuova definizione e nuovi criteri per i gas chimicamente instabili (sez. 2.2)
  • nuovi criteri per gli aerosol (compresi gli aerosol non infiammabili, sez. 2.3); queste modifiche sono già state recepite nella modifica della direttiva aerosol (direttiva 2013/10/UE del 19 marzo 2013)
  • modifica di diverse frasi P (vedi allegato IV)

Termini nello SEE

  • Obbligatorio per le sostanze a partire dal 01.12.2014 e per le miscele dal 01.06.2015.
  • Vendita fino a esaurimento scorte:
    Sostanze: non oltre il 30.11.2016
    Miscele: non oltre il 31.05.2017

Trasposizione in Svizzera

  • Obbligatorio per sostanze e preparati a partire dal 01.07.2015 (allegato 2 n. 1 OPChim)
  • Vendita fino a esaurimento scorte:
    Sostanze: non oltre il 30.11.2016 (allegato 2 n. 4.2 lett. a OPChim)
    Preparati: non oltre il 31.05.2017 (allegato 2 n. 4.2 lett. b OPChim)

Il 3° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 11 luglio 2012 come regolamento (UE) n. 618/2012

Contenuto

Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): 11 nuove sostanze sono state aggiunte all’allegato VI con una classificazione ed etichettatura armonizzate. Per altre 5 sostanze cambia la classificazione/etichettatura esistente.

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2013

Trasposizione in Svizzera

  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2013

Il 2° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 30 marzo 2011 come regolamento (UE) n. 286/2011

Contenuto

Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 3 ed. 2009). Punti principali:

  • nuove sottocategorie (1A/1B) per la classificazione di sostanze e miscele sensibilizzanti
  • limiti di concentrazione inferiori per la dichiarazione di sostanze sensibilizzanti (cat. 1A) nelle miscele
  • indicazioni di pericolo combinate per la tossicità acuta
  • modifiche dei criteri di classificazione (dati sulla tossicità cronica) per la classe di pericolo «Aquatic Chronic Tox»
  • introduzione della classe di pericolo GHS «pericoloso per lo strato di ozono» e abrogazione dell’indicazione di pericolo EUH059
  • precisazione delle dimensioni minime dei pittogrammi e dei criteri di etichettatura dei piccoli imballaggi.

Termini nello SEE

  • Obbligatorio per le sostanze a partire dal 01.12.2012 e per le miscele dal 01.06.2015
  • Vendita fino a esaurimento scorte:
    Sostanze: non oltre il 01.12.2014
    Miscele: non oltre il 31.05.2017

Trasposizione in Svizzera

  • Obbligatorio per le sostanze a partire dal 01.12.2012 e per i preparati dal 01.06.2015
  • Vendita fino a esaurimento scorte:
    Sostanze: non oltre il 30.11.2014
    Preparati: non oltre il 31.05.2017 (allegato 2 n. 4.1 OPChim)

Il 1° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 5 settembre 2009 come regolamento (UE) n. 790/2009

Contenuto

Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): Il 1° ATP contiene le ultime sostanze ancora classificate ufficialmente secondo la procedura della direttiva sulle sostanze pericolose (DSP) 67/548/CEE e già pubblicate come 30° e 31° ATP alla direttiva DSP, ma non più trasposte dagli stati membri a causa del regolamento CLP.

Termini nello SEE

  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2010

Trasposizione in Svizzera

  • Obbligatorio a partire dal 01.12.2010

Ultima modifica 21.08.2023

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