Effetti del principio Cassis de Dijon sui prodotti chimici (entrata in vigore il 1° luglio 2010 della revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC)
Quali sono i prodotti in questione?
Secondo il principio Cassis de Dijon (CdD), anche i prodotti chimici (preparati e sostanze) possono essere immessi sul mercato svizzero. I prodotti devono essere già legalmente in commercio in uno Stato membro dell'UE o dello SEE.
Quali prodotti non possono essere importati in Svizzera secondo il principio Cassis de Dijon?
Secondo il principio CdD non possono essere importati e commercializzati i seguenti prodotti:
- biocidi (disinfettanti, insetticidi, ecc.),
- prodotti fitosanitari e
- nuove sostanze assoggettate all'obbigo di notifica,
ossia tutti i preparati e le sostanze assoggettati all'obbligo di autorizzazione nonché tutte le sostanze assoggettate all'obbligo di notifica. Tali prodotti devono seguire le procedure svizzero di autorizzazione e di notifica.
I seguenti prodotti sono dichiarati come deroghe e di conseguenza non possono essere importati secondo il principio CdD:
- pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (allegato 2.8 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81);
- determinati prodotti che contengono cloroparaffine a catena breve (allegato 1.2 ORRPChim);
- sostanze stabili nell'aria di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim;
- legno e materiali legnosi di cui agli allegati 2.4 numero 1 e 2.12 ORRPChim;
- detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a-d e l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim.
Secondo il principio CdD non è neppure possibile importare prodotti provenienti da Paesi esterni all'UE o allo SEE.Tali prodotti devono essere immessi in commercio secondo le prescrizioni del diritto in materia di prodotti chimici (tra cui l'ordinanza sui prodotti chimici, OPChim; RS 813.11).
Quali sono gli effetti più rilevanti sui prodotti importati secondo il principio Cassis de Dijon?
Le etichette dei prodotti chimici pericolosi accessibili a tutti devono recare l'indicazione di un fabbricante svizzero responsabile.
Se i prodotti chimici pericolosi sono destinati a utilizzatori professionali e commerciali, è sufficiente che l'etichetta rechi l'indicazione del fabbricante nell'UE o nello SEE.
Perché sia trasmessa correttamente, la scheda di dati di sicurezza compilata dal fabbricante dell'UE o dello SEE deve essere completata con il nominativo dell'importatore svizzero e le sezioni 1, 7, 8, 13 e 15 della scheda di dati di sicurezza, devono essere adeguate alle esigenze svizzere descritte nell'allegato 2 cifra 3 OPChim.
Anziché adeguare le singole sezioni della scheda di dati di sicurezza, vi è anche la possibilità di redigere una pagina di copertina su cui figurino i complementi necessari per la Svizzera e di allegare tale pagina alla scheda di dati di sicurezza compilata in uno Stato SEE, a condizione che la copertina formi un'unità con la scheda di dati di sicurezza sia in caso di consegna su carta che in caso di trasmissione elettronica.
A cosa si deve prestare attenzione se si vuole importare un prodotto chimico secondo il principio CdD?
Prima di essere venduto in Svizzera, un prodotto deve essere già legalmente in commercio in uno Stato membro dell'UE o dello SEE. È pertanto necessario disporre almeno di una conferma in tal senso da parte del responsabile dell'immissione in commercio nell'UE/SEE, in modo da poterla presentare, su richiesta, all'autorità di esecuzione.
A quali altri obblighi sottostanno i prodotti importati secondo il principio CdD?
Di norma gli «obblighi successivi», che non interessano direttamente il prodotto o l'informazione ad esso relativa, non sono soggetti al principio CdD. Per i prodotti sottoposti al CdD vigono quindi gli stessi obblighi successivi cui soggiacciono tutti gli altri prodotti chimici: gli utilizzatori professionali e commerciali sottostanno all'obbligo di annuncio e all'obbligo di consegna di una scheda di dati di sicurezza e le limitazioni della fornitura devono essere osservate.
- Il prodotto deve essere annunciato al registro dei prodotti conformemente alle norme vigenti.
- Le schede di dati di sicurezza devono essere a disposizione degli utilizzatori professionali e commerciali.
- Vanno osservate le norme relative alla consegna e alle limitazioni della fornitura
Le nuove norme vigono anche per i fabbricanti svizzeri?
Per evitare ogni discriminazione, i fabbricanti svizzeri possono fare riferimento agli stessi disciplinamenti.
Si osserva che i prodotti possono essere immessi in commercio o secondo il diritto svizzero in materia di prodotti chimici o secondo il principio CdD. Infatti quest'ultimo non può essere applicato a un prodotto congiuntamente alla suddetta legislazione svizzera.
Ultima modifica 28.04.2022