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Pubblicato il 25 aprile 2023

3. Quando si deve effettuare l’annuncio?

L’articolo 48 OPChim concede un termine di tre mesi dalla prima immissione sul mercato8 (inclusa l’importazione) in Svizzera.

8L’immissione sul mercato è definita all’art. 4 cpv. 1 lett. i della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) come «la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi; l’importazione a scopo professionale o commerciale è equiparata all’immissione sul mercato;»