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Pubblicato il 15 agosto 2024

Come dovrebbe comportarsi l’azienda interessata? Dovrebbe trasmettere l'autorizzazione della Commissione europea all’organo di notifica?

Se un’azienda in Svizzera giunge alla conclusione che l’utilizzazione di una sostanza elencata al numero 5 dell’allegato 1.17 è autorizzata in Svizzera perché la Commissione europea ha già rilasciato un'autorizzazione a un’azienda con sede nell’UE per la stessa utilizzazione della sostanza, essa deve rispettare l’obbligo di notifica di cui al numero 3 dell’allegato 1.17.