Controllo autonomo
La responsabilità e l’obbligo di garantire la corretta immissione sul mercato della maggior parte dei prodotti chimici incombono unicamente al rispettivo produttore. Vale il principio del controllo autonomo, non sono previsti precedenti controlli ufficiali.
Controllo autonomo significa, da un lato, che non sono eseguiti controlli ufficiali prima dell’immissione sul mercato e della messa in commercio di prodotti chimici, dall’altro che la responsabilità e l’obbligo di garantire la corretta assunzione del controllo autonomo incombono unicamente al rispettivo produttore. Nell’ambito del controllo autonomo il fabbricante deve valutare se i prodotti chimici immessi sul mercato possono mettere in pericolo la vita o la salute delle persone e l’ambiente. Prima del controllo autonomo deve essere chiarito se per il prodotto non occorrano l’omologazione come biocida, l’annuncio o la notifica come una nuova sostanza, l’omologazione come fitosanitario o l’annuncio come fitosanitario importato parallelamente.
Il «fabbricante» (termine che include il produttore, l’importatore e determinati commercianti) di prodotti chimici è tenuto, nell’ambito del controllo autonomo, a:
- classificarli e eventualmente etichettarli (prodotti chimici pericolosi e altri determinati prodotti chimici)
- imballarli
- eventualmente redigere una scheda di dati di sicurezza (prodotti chimici pericolosi e altri determinati prodotti chimici)
- eventualmente elaborare scenari di esposizione (sostanze con volumi annui a partire da 10 tonnellate per fabbricante).
Il controllo autonomo è un processo continuo poiché le nuove scoperte, le modifiche delle prescrizioni di legge, le riviste disposizioni sulle sostanze e altro devono essere considerate fino allo scadere del termine transitorio stabilito per l’attuazione.
Il diritto svizzero sui prodotti chimici è ampiamente armonizzato con la legislazione europea in materia per quanto concerne la classificazione, l’imballaggio, l’etichettatura e le prescrizioni per la scheda di dati di sicurezza. Esistono in proposito diverse istruzioni con spiegazioni approfondite.
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Le informazioni sui prodotti chimici devono dare all’utilizzatore un’idea corretta della pericolosità e dell’impiego di un determinato prodotto. Nell’uso di prodotti chimici pericolosi, il consumatore non può essere in nessun caso indotto in errore da indicazioni quali «non tossico», «nocivo», «non nocivo».
Limitazione ed interdizioni
A causa della loro pericolosità o dei rischi inammissibili legati alla loro utilizzazione, alcuni prodotti chimici sottostanno a divieti e limitazioni particolari.
Obbligazione secondo l'ordinanza di Nagoya
Il presente regolamento disciplina l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali correlate, nonché l'equa e giusta ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.