Pubblicato il 23 febbraio 2026
FAQ – Domande ricorrenti
Corrispondenza dell’utilizzazione
Rientra innanzitutto nella responsabilità di un utilizzatore di sostanze e preparati verificare tempestivamente (ossia prima della scadenza del termine per la relativa domanda)
- se impiega sostanze figuranti nell'allegato 1.17 ORRPChim che non può sostituire prima della scadenza del periodo transitorio con altre sostanze o procedure alternative, e
- se l’impiego di una sostanza in Svizzera corrisponde all’impiego nell’UE della stessa sostanza per la quale nell’UE è stata richiesta o rilasciata un’autorizzazione, oppure
- se per un ulteriore impiego di tali sostanze in Svizzera deve presentare una domanda d'autorizzazione eccezionale limitata nel tempo all’organo di notifica per prodotti chimici.
Secondo l’articolo 13 ORRPChim, i Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della detta ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente. Pertanto i Cantoni hanno la competenza di controllare che le sostanze elencate nell’allegato 1.17 siano impiegate sdellecondo le relative disposizioni. Per domande, i fabbricanti e le autorità cantonali possono rivolgersi all’organo di notifica, che esprime un parere in merito di concerto con i servizi di valutazione.
Anche in questo caso fa stato la responsabilità individuale dell’utilizzatore. Per principio non bisogna aspettarsi che un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea venga revocata prima della scadenza del periodo prestabilito. Se tuttavia, contrariamente alle aspettative, questa situazione dovesse verificarsi, l'azienda interessata in Svizzera potrebbe, in virtù del numero 2 capoverso 6 dell'allegato 1.17, inoltrare una domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale all’organo di notifica, entro tre mesi dalla revoca dell’autorizzazione UE.
Per un'azienda svizzera che utilizza una sostanza elencata nell’allegato 1.17 per lo stesso tipo d'impiego di una sostanza utilizzata dal titolare di un'autorizzazione UE, vale il medesimo periodo di validità stabilito nell’autorizzazione della Commissione europea.
Il numero attribuito dalla Commissione europea per una determinata autorizzazione, cui fa riferimento l’utilizzatore in Svizzera di una sostanza elencata nell’allegato 1.17, o il numero di autorizzazione attribuito dall’organo di notifica per un'autorizzazione eccezionale secondo il numero 2 capoverso 4 dello stesso allegato, deve essere notificato all’organo di notifica conformemente al numero 3 capoverso 1 dello stesso allegato. L’organo di notifica mette a disposizione dei Cantoni le informazioni notificate dagli utilizzatori per l’adempimento dei compiti di esecuzione.
Eccezioni
Un’autorizzazione eccezionale rilasciata dalle autorità svizzere è necessaria solo se
- non è prevista un’utilizzazione secondo il numero 2 capoverso 1 dell’allegato 1.17 o
- non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all’UE per la sostanza interessata e per il suo tipo d’impiego (per i quali non è ancora stata presa una decisione) oppure
- per le quali non è stata rilasciata alcuna autorizzazione dalla Commissione europea (cfr. n. 2 cpv. 2 all. 1.17) e
- l'azienda in Svizzera non può rinunciare all’utilizzazione della sostanza interessata dopo la scadenza del periodo transitorio fissato per essa.
Sì.
Notifica
Se un’azienda in Svizzera giunge alla conclusione che l’utilizzazione di una sostanza elencata al numero 5 dell’allegato 1.17 è autorizzata in Svizzera perché la Commissione europea ha già rilasciato un'autorizzazione a un’azienda con sede nell’UE per la stessa utilizzazione della sostanza, essa deve rispettare l’obbligo di notifica di cui al numero 3 dell’allegato 1.17.
La supposizione è corretta. L’obbligo di notifica vale per tutte le aziende che in Svizzera utilizzano una sostanza elencata al numero 5 dell’allegato 1.17 dopo la scadenza del periodo transitorio e che, per quanto riguarda il tipo d’impiego, non possono riferirsi a una disposizione derogatoria generale di cui al numero 2 capoverso 1 dell’allegato 1.17.
Analisi socioeconomica
Quando non si può più contare sulla possibilità di un controllo adeguato (adequate control route), ossia quando non si controlla più adeguatamente il rischio derivante d a un ulteriore impiego della sostanza. Questo accade quando le esposizioni stimate superano il valore DNEL («Derived No-Effect Level») per la salute o il valore PNEC («Predicted No-Effect Concentration») per l'ambiente.
La possibilità di un controllo adeguato è esclusa anche quando una sostanza figurante nell'allegato 1.17 ORRPChim rientra in una delle seguenti categorie:
- le CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione), per le quali non può essere fissato alcun valore soglia;
- le sostanze estrememante problematiche che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente, per le quali non può essere fissato alcun valore soglia;
- le sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o
- le sostanze vPvB (altamente persistenti e bioaccumulabili); ma
- anche le sostanze estremamente problematiche contenenti PTB o aventi proprietà vPvB (p. es. disruttori endocrini).
Qui non può essere derivato alcun valore DNEL o PNEC.
Se il richiedente dispone di unʼalternativa adeguata all’impiego per il quale ha fatto domanda, non può essere rilasciata unʼautorizzazione eccezionale che si avvalga della possibilità socioeconomica.
Una sostanza alternativa è appropriata o una tecnologia alternativa è definita appropriata se:
- è appropriata e disponibile per l’impiego;
- il cambiamento comporta un rischio minore per l’essere umano e l’ambiente;
- è tecnicamente effettuabile (l’alternativa adempie la funzione specifica alle condizioni di impiego);
- è economicamente effettuabile (il ricorso all’alternativa, al netto dei costi di adeguamento, genera un guadagno lordo positivo);
- è accessibile al richiedente quanto a quantità e qualità.
Un’analisi socioeconomica deve dimostrare in che misura il beneficio socioeconomico dell’impiego della sostanza proposto supera i rischi per la salute e l'ambiente. L’analisi deve anche prendere in considerazione o indicare le alternative possibili e dimostrare che nessuna di esse è adeguata. Per un’omologazione in Svizzera l'analisi socioeconomica deve essere confacente alle sue condizioni specifiche.
1. Benefici socioeconomici
- Indicazione della dimensione dell’azienda interessata
- Benefici per l’azienda
- Benefici per l'economia nazionale in generale
- Benefici per la società in generale
- Come potrebbe cambiare questa situazione nel corso del tempo?
- Conseguenze di un divieto (gli effetti più probabili della non disponibilità di una sostanza):
- impiego di un’alternativa inappropriata;
- alterazione della qualità dei prodotti;
- alterazione della qualità della procedura;
- interruzione dell’offerta di determinate merci o prestazioni;
- costi o risparmi per fabbricanti, importatori, commercianti e consumatori lungo la catena di distribuzione;
- dislocazione di determinate attività di fabbricazione in Paesi terzi;
- conseguenze sociali per lavoratori, consumatori e pubblico, per esempio occupazione, condizioni di lavoro, soddisfazione sul posto di lavoro, formazione dei lavoratori e sicurezza sociale;
- effetti macroeconomici su crescita, fiscalità ecc. (commercio, concorrenza e sviluppo economico). Più un impiego si limita a un’azienda, un’industria o un settore, più l’analisi delle conseguenze tende (essa stessa) a limitarsi all’azienda, all’industria o al settore;
- indicazione dei motivi della limitazione della portata su un determinato ambito geografico o una determinata parte della catena di distribuzione.
2. Rischi per la salute e l’ambiente
- Numero di lavoratori esposti nell’azienda
- Misure per il controllo dei rischi
- Effetti possibili nonché conseguenze per la salute e l'ambiente che possono subentrare in relazione all’impiego di una sostanza nelle catene di distribuzione in questione nonché in tutto il suo ciclo vitale.
- Indicare i motivi della mancata considerazione di determinate conseguenze
- Illustrare la differenza rispetto a un’omologazione già rilasciata nell’UE (in caso di un impiego diverso).
3. Possibili alternative
- Sostanze alternative esaminate
- Tecnologie alternative esaminate (procedura, modifica del prodotto)
- Opzioni per un adeguamento e la sua fattibilità
- Come potrebbe cambiare questa situazione nel corso del tempo? Quali azioni sarebbero necessarie per l'adeguamento verso possibili sostanze/tecnologie alternative (piano di sostituzione) e con quali scadenze?