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Pubblicato il 14 febbraio 2025

Informazioni generali sulle omologazione transitorie ON

Una domanda di omologazione transitoria può essere presentata solo per biocidi che contengono almeno un principio attivo notificato e la cui iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) non sia ancora stata decisa.

Per un biocida che contiene solo principi attivi dell’elenco di cui all’allegato 1 od all'allegato 2 dell’ordinanza sui biocidi deve essere presentata una domanda secondo la procedura europea armonizzata. Il biocida immesso sul mercato svizzero sulla base di un’omologazione transitoria soggiace alle seguenti disposizioni transitorie.