Informazioni generali sulle omologazione transitorie ON
Una domanda di omologazione transitoria può essere presentata solo per biocidi che contengono almeno un principio attivo notificato e la cui iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) non sia ancora stata decisa.
Per un biocida che contiene solo principi attivi dell’elenco di cui all’allegato 1 od all'allegato 2 dell’ordinanza sui biocidi deve essere presentata una domanda secondo la procedura europea armonizzata. Il biocida immesso sul mercato svizzero sulla base di un’omologazione transitoria soggiace alle seguenti disposizioni transitorie.