Obbligo di comunicazione relativo alle quantità di biocidi immessi sul mercato
L’obbligo di comunicazione relativo alla quantità di un biocida immessa sul mercato ai sensi dell’articolo 30c dell’ordinanza sui biocidi (OBioc) sarà introdotto dal 2025 dell’OBioc entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Entro il 31 maggio di ogni anno si dovrà comunicare la quantità immessa sul mercato nell’anno precedente. Il nuovo obbligo si applicherà quindi per la prima volta nel 2025 e si dovranno comunicare le quantità immesse sul mercato nel 2024. Chi per primo immette sul mercato svizzero un biocida in una catena di approvvigionamento (= prima immissione sul mercato) è tenuto a comunicarlo. Sono interessati in primo luogo i titolari di Omologazione e i fabbricanti in Svizzera, nonché gli importatori svizzeri di prodotti biocidi i cui titolari di Omologazione sono stabiliti nell’UE.
I commercianti e i punti vendita diretti (p. es. le farmacie) e gli utilizzatori professionali o commerciali non sono interessati se acquistano i prodotti omologati da attori a monte nella catena di approvvigionamento in Svizzera.
Procedura
La quantità di un biocida immessa sul mercato deve essere comunicata all’organo di notifica per prodotti chimici e mediante il registro dei prodotti chimici (RPC) svizzero.
IMPORTANTE: la quantità di un biocida immessa sul mercato deve essere comunicata entro il 31 maggio dell’anno successivo. Dopodiché, non è più possibile effettuare la comunicazione.
Trovate un manuale utente dettagliato per la comunicazione delle quantità immesse sul mercato di un prodotto biocida nel RPC, sotto « Documenti ».
Caso speciale: famiglia di biocidi
Le quantità immesse sul mercato di biocidi omologati come famiglia di biocidi non devono essere comunicate singolarmente. È sufficiente una comunicazione per ogni sottofamiglia. Se nell’RPC per una sottofamiglia sono registrati più biocidi, la comunicazione nel registro va effettuata con il suffisso di omologazione 001 (p. es. CHON1234.01.001 o CH-2020-1234.01.001). Per esempio, se una famiglia di biocidi è composta da cinque sottofamiglie, vanno effettuate cinque comunicazioni.
Caso speciale: principi attivi generati in situ
Nel caso dei principi attivi generati in situ delle categorie 1, 2 e 3, il precursore viene commercializzato a scopo biocida poiché è considerato biocida ai sensi dell’OBioc. Di conseguenza, la quantità di precursore immessa sul mercato deve essere comunicata nell’RPC. Alcuni principi attivi generati in situ vengono fabbricati a partire da due precursori. In questo caso, vanno comunicate le quantità immesse sul mercato di entrambi i precursori.
I principi attivi generati in situ della categoria 4 non contengono precursori commercializzati a scopo biocida. In tal caso, il principio attivo generato in situ è un biocida ai sensi dell’articolo 2 dell’OBioc. Poiché i principi attivi generati in situ non vengono immessi sul mercato ma generati in loco, non sottostanno all’obbligo di comunicazione relativo alle quantità di biocidi immessi sul mercato. Pertanto, quelli della categoria 4 non sottostanno all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 30c OBioc.
Informazioni più dettagliate sui principi attivi generati in situ sono disponibili qui link
Emolumenti
Non si riscuotono emolumenti.
Perché le indicazioni sono importanti
Sulla base delle quantità immesse sul mercato e della tossicità, è possibile dare priorità alle sostanze attive per il monitoraggio ambientale e interpretare i dati di misura in modo più fondato.
Informazioni supplementari provenienti dall’Omologazione (ON) dei prodotti biocidi – ad es. tipologie di prodotto, sottocategorie nonché uso privato o professionale – forniscono elementi essenziali sull’impiego:
- Dove vengono utilizzate le quantità maggiori?
- Quali ambiti di impiego in Svizzera sono particolarmente a rischio?
Queste conoscenze dei potenziali rischi per la salute e l’ambiente consentono di adottare tempestivamente misure mirate per prevenire, per quanto possibile, avvelenamenti e danni ambientali.