Omologazione di biocidi per il trattamento dellʼacqua potabile in Svizzera
Lʼarticolo 2 (7) del regolamento dellʼUE sui biocidi (BPR) offre agli Stati membri la possibilità di interdire o limitare lʼutilizzo di determinati biocidi o principi attivi per il trattamento dellʼacqua potabile a livello nazionale.