Omologazione per il commercio parallelo ON
Un’omologazione ON per il commercio parallelo può essere richiesta per un prodotto biocida che è commercializzato nello Stato di origine (SEE) conformemente alle normative nazionali e che è identico a un prodotto biocida già omologato in Svizzera con un’omologazione transitoria ON (prodotto di riferimento). La richiedente deve essere in grado di fornire la prova dell’identità.
L’istituzione del concetto di un’omologazione ON per il commercio parallelo mira a impedire che un produttore straniero di prodotti biocidi possa designare un rappresentante esclusivo in Svizzera, consentendogli così di commercializzare il prodotto biocida al prezzo da lui stabilito, senza concorrenza.

L’omologazione per il commercio parallelo presuppone che il biocida sia identico al prodotto di riferimento1 (art. 13a cpv. 1bis OBioc).
Il biocida è considerato identico se:
- a. è stato fabbricato dalla stessa impresa, da un’impresa associata o sotto licenza secondo lo stesso processo di fabbricazione;
- b. la specifica e il contenuto di principi attivi nonché il tipo di formulazione sono identici;
- c. è identico in relazione alle sostanze non attive presenti;
- d. è identico o equivalente nelle dimensioni, nel materiale o nella forma dell’imballaggio, in termini di potenziale impatto negativo sulla salute dell’uomo e degli animali o sull’ambiente.
L’importazione parallela di questi prodotti è consentita soltanto dopo l’avvenuto rilascio dell’omologazione da parte dell’organo di notifica. A tale scopo occorre presentare all’organo di notifica un’apposita domanda.
1In questo contesto, per prodotto di riferimento si intende il prodotto identico già omologato in Svizzera sulla base di un’omologazione ON od OC.