Omologazioni per situazioni eccezionali volte alla lotta contro organismi nocivi
In casi eccezionali, l’organo di notifica per prodotti chimici può, previa consultazione degli organi di valutazione e in base all'articolo 30 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc), autorizzare un biocida che non soddisfa pienamente i requisiti dell'OBioc. Tuttavia, ciò è consentito solo in caso di pericolo imminente, come ad esempio in caso di introduzione involontaria di organismi nocivi alieni (neozoi), che non può essere scongiurato con un biocida già autorizzato.
Qui di seguito sono riportate tutte le autorizzazioni eccezionali o le decisioni di portata generale che sono state rilasciate.