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Pubblicato il 4 settembre 2024

Ordinanza sui biocidi (OBioc)

L’OBioc disciplina le condizioni per l’immissione sul mercato e l’utilizzazione dei biocidi oltre che degli articoli trattati, e definisce quali principi attivi possano essere utilizzati a tale scopo.

L’OBioc è in gran parte armonizzata con il regolamento UE sui biocidi (BPR) e prevede gli stessi tipi di omologazione per i biocidi contenenti principi attivi approvati. Inoltre l’OBioc disciplina l’immissione sul mercato dei biocidi durante il periodo transitorio, cioè il periodo in cui i principi attivi sono notificati, ma non ancora approvati.

Elenco dei principi attivi approvati

I principi attivi degli allegati 1 e 2 sono qui disponibili in formato elettronico:

Allegato 1 OBioc

Allegato 2 OBioc

Ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi

Nell’ordinanza di esecuzione sui biocidi alcune disposizioni dell’OBioc sono regolamentate in modo più dettagliato.

Al momento si tratta delle seguenti procedure:

  • omologazione degli stessi biocidi
  • modifica delle omologazioni
  • proroga dei riconoscimenti.

Accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)

Il capitolo 18 sui biocidi dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR) ha lo scopo di evitare doppioni nelle procedure di valutazione e di omologazione dei biocidi. Queste procedure sono regolamentate nell’OBioc per quanto riguarda il diritto svizzero e nel regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda la Comunità europea. Il capitolo 18 di questo accordo si basa sull’equivalenza tecnica tra questi due disciplinamenti.

ARR Svizzera-UE

Emolumenti

L’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici disciplina gli emolumenti che devono essere versati per l’approvazione dei biocidi e per altri servizi delle autorità federali preposte all’esecuzione.