REACH e la Svizzera
Gli obblighi di REACH riguardano le imprese svizzere che fabbricano sostanze chimiche nell'UE. Se le imprese svizzere esportano sostanze chimiche nell'UE, queste devono soddisfare i requisiti imposti da REACH. A doversene occupare è l'importatore di tali sostanze nell'UE oppure il rappresentante esclusivo delle imprese svizzere.
REACH regola infatti l'ambito delle sostanze chimiche all'interno dell'Unione europea (UE). L'UE è assai importante per l'industria svizzera delle esportazioni, REACH riguarda anche i fabbricanti, gli esportatori e i commercianti svizzeri di sostanze chimiche. Le imprese svizzere che producono nell'UE o che sono importatori con sede nell'UE, devono soddisfare interamente i requisiti di REACH per le sostanze chimiche a partire da una tonnellata all'anno.
Le imprese svizzere che esportano sostanze chimiche nell'UE non hanno obblighi legali nei confronti di REACH. Ad averne è invece l'importatore nell'UE o, eventualmente, il rappresentante esclusivo. In prima linea sta l'obbligo della registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Ricerca di succedanei
Le imprese svizzere che importano sostanze chimiche dall'UE in Svizzera, ad esempio per la preparazione di preparati o oggetti, devono tenere presente che determinate sostanze provenienti dall'UE non sono più disponibili, perché la loro registrazione è troppo onerosa o perché una sostanza non è stata autorizzata. È necessario trovare tempestivamente dei succedanei di tali sostanze.
Obbligo di informazione
Tramite REACH, i fabbricanti e i consumatori assumono degli obblighi nel corso della catena d'approvvigionamento. All'occorrenza, i fabbricanti o gli importatori devono dimostrare, insieme con gli altri fabbricanti, che le sostanze non sono pericolose per gli usi registrati. Ci si aspetta che gli utenti a titolo professionale o commerciale utilizzino in modo assolutamente sicuro le sostanze e i preparati in base alle raccomandazioni del fabbricante. Inoltre, tutti i soggetti sono tenuti a informare i propri fornitori o fabbricanti non appena si accorgono di nuovi rischi o pericoli.
Adattamento giuridico al regolamento REACH
La legislazione svizzera sui prodotti chimici è in gran parte armonizzata con quella dell'UE. Esiste tuttavia un'eccezione, ad esempio nel caso della registrazione delle sostanze. In Svizzera, le sostanze che non sono registrate nell'UE e sono immesse sul mercato in quantità superiori a una tonnellata all'anno devono essere notificate (cfr. notifica delle nuove sostanze). I requisiti per la notifica sono gli stessi di quelli per la registrazione e i metodi di prova sono gli stessi specificati nel REACH, con particolare attenzione alla determinazione delle proprietà senza l'uso di animali vertebrati.