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Pubblicato il 30 maggio 2024

Revisioni completate del diritto in materia di prodotti chimici

Le ultime revisioni degli atti normativi della legislazione in materia di prodotti chimici sono elencate di seguito. Le versioni attuali e consolidate possono essere trovate nella raccolta sistematica.

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)

Modifica degli allegati 2 et 3

Entrata in vigore il 1° settembre 2024

RU 2024 404

Modifica degli allegati 2 et 3

Entrata in vigore il 1° ottobre 2023

RU 2023 517

Revisione degli allegati 2, 3, 4 e 7 dell’ordinanza sui prodotti chimici

Entrata in vigore il 1° settembre 2022

RU 2022 444

Modifica dell’OPChim 2022

Entrata in vigore il 1° maggio 2022

Con questa revisione i prodotti chimici dovranno essere etichettati almeno in una lingua uffi-ciale della regione. In questo modo sarà migliorata la protezione dei consumatori. Inoltre la procedura di notifica delle nuove sostanze è modernizzata. Entrata in vigore il 1° maggio 2022

Al più tardi a partire dal 2026 l’etichettatura dei prodotti chimici dovrà essere formulata al-meno in una lingua ufficiale del luogo in cui il prodotto è fornito. Il disciplinamento riguarda, oltre che i biocidi e i fitofarmaci, tutti i prodotti chimici pericolosi come, per esempio, i di-sgorganti, i decalcificanti e i detersivi per stoviglie.

Inoltre saranno soggette all’obbligo di notifica soltanto le sostanze immesse sul mercato in Svizzera che non sono registrate nell’Unione europea (UE). Tutte le altre sostanze possono essere immesse sul mercato secondo il principio del controllo autonomo. In questo modo vengono rimossi gli ostacoli al commercio garantendo contemporaneamente la sicurezza nella manipolazione di queste sostanze.

L’annuncio di prodotti chimici viene semplificato in alcuni punti e adeguato alle normative dell’UE

RU 2022 220

Revisione del allegato 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici

Entrata in vigore il 1° febbraio 2022

RU 2021 927

Revisione degli allegati 2 e 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici

Entrata in vigore il 01.09.2021

RU 2021 487

Revisione degli allegati 2 e 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici

Entrata in vigore il 15.12.2020

RU 2020 5293

Revisione degli allegati 2 e 3 OPChim

Entrata in vigore il 01.04.2020

RU 2020 727

Revisione degli allegati 2 e 3 OPChim

Entrata in vigore il 01.07.2019

RU 2019 1923

Revisione degli allegati 2 e 3 OPChim

Entrata in vigore il 01.12.2018

RU 2018 4063

Modifiche dell'OPChim

Entrata in vigore il 01.03.2018

RU 2018 801

Revisione degli allegati 2, 3 e 4 OPChim

Entrata in vigore il 1.3.2018

RU 2018 707

Revisione degli allegati 2, 3 e 4 OPChim

Entrata in vigore il 1.12.2016

RU 2016 4041

Ordinanza sui biocidi (OBioc)

Adeguamento degli elenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 1° settembre 2024

Modifica dell’OBioc del 15.11.2023

RU 2024 405

Entrata in vigore il 01.01.2024

RU 2023 517

Adeguamento deglielenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 1° ottobre 2023

RU 2023 518

Adeguamento degli elenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 1° settembre 2022

RU 2022 445

Adeguamento degli elenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 1° febbraio 2022

RU 2021 928

Adeguamento degli elenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 01.09.2021

RU 2021 488

Revisione dell’ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 15.12.2020

L’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.1) è adattata all’evoluzione del diritto dell’UE, ad esempio la durata di validità delle omologazioni e l’identificatore unico di formula (UFI).
Queste modifiche sono necessarie per mantenere il contratto esistente con l’UE (ARM) per i biocidi. Inoltre, le omologazioni transitorie per i biocidi vengono semplificate.
Nell’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), l’uso dell’UFI è esteso ai preparati già provvi-ste di un UFI e ai preparati destinati agli utilizzatori professionali.
Nell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), une deroga temporanea per il divieto dell’impiego di carte termiche con bisfenolo A o bisfenolo S è in-trodotto per le carte termiche utilizzate per applicazioni speciali con specifiche tecniche ag-giuntive.

RU 2020 5125

Adeguamento degli elenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 15.12.2020

RU 2020 5297

Adeguamento degli elenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 01.04.2020

RU 2020 731

Adeguamento degli elenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrata in vigore il 01.07.2019

RU 2019 1927

Adeguamento degli elenchi di principi attivi dell'ordinanza sui biocidi

Entrato in vigore il 01.12.2018

RU 2018 4067

Modifiche dell’ordinanza sui biocidi 2018

Entrata in vigore il 01.03.2018

RU 2018 817

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Revisione dell'allegato 1.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Entrata in vigore il 1° ottobre 2023

L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e la SECO, adegua per il 1° ottobre 2023 l'allegato 1.10 ORRPChim (sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione) in funzione dell’evoluzione in corso nell’UE.

Nell'allegato 1.10 dell’ORRPChim vengono incluse altre 2 sostanze/gruppi de sostanze. Dalla fine del pe-riodo di transizione queste sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (sostanze CMR) non potranno più essere fornite al pubblico.

Gli adeguamenti hanno lo scopo di assicurare un livello di protezione equivalente ed elevato in Svizzera.

RU 2023 520

Revisione dell'allegato 1.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (OR-RPChim)

Entrata in vigore il 1° febbraio 2022

L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e il SECO, adegua per il 1° febbraio 2022 l'allegato 1.10 ORRPChim (sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione) in funzione dell’evoluzione in corso nell’UE.

Nell'allegato 1.10 dell’ORRPChim vengono incluse altre 26 sostanze. Dalla fine del periodo di transizione queste sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (so-stanze CMR) non potranno più essere fornite al pubblico.

Gli adeguamenti hanno lo scopo di assicurare un livello di protezione equivalente ed elevato in Svizzera. Nel rapporto esplicativo sono contenuti i dettagli relativi agli adeguamenti in questione.

RU 2022 1

Revisione dell'allegato 1.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Entrata in vigore il 01.03.2021

L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e la SECO, adegua per il 1° marzo 2021 l'allegato 1.10 OR-RPChim (sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione) in funzione dell’evoluzione in corso nell’UE.
Nell'allegato 1.10 dell’ORRPChim vengono incluse altre 15 sostanze. Dalla fine del periodo di transizione queste sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (so-stanze CMR) non possono più essere fornite al pubblico.
Gli adeguamenti hanno lo scopo di assicurare un livello di protezione equivalente ed elevato in Svizzera. Nel rapporto esplicativo sono contenuti i dettagli relativi agli adeguamenti in que-stione.

RU 2021 70

Revisione del 17.04.2019 (Pacchetto ambientale UFAM, primavera 2019)

Con la revisione dell’ORRPChim del 17 aprile 2019, insieme alle disposizioni per l’ambiente, nuove restrizioni per la protezione dei consumatori verranno anche introdotte: i ftalati negli oggetti (dal 07.07.2020), il metanolo in liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza (dal 01.06.2019), i fluoroalchilsilanoli nelle confezioni spray (dal 01.12.2020), così come l’uso del bisfenolo A e del bisfenolo S nella carta termica (dal 01.06.2020).

RU 2019 1495

Rapporte esplicativo concernente la modifica dell'ORRPChim

Informazioni complementari:
ftalati
bisfenoli

Revisione dell'allegato 1.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Entrata in vigore il 01.12.2018

RU 2018 4069