Pubblicato il 8 aprile 2025
FAQ sull'identificatore unico di fomrula (UFI)
Informazioni generali
L’UFI serve innanzitutto a identificare la composizione chimica di un prodotto in modo rapido e univoco in caso di telefonata d’emergenza a Tox Info Suisse. Sulla base della composizione chimica del prodotto registrata nel Registro dei prodotti chimici (RPC), Tox Info Suisse può raccomandare le cure mediche necessarie e il medico curante procedere in tal senso.
L’acronimo UFI significa «Unique Formula Identifier», in italiano «identificatore unico di formula».
L’identificatore unico di formula (in inglese «Unique Formula Identifier», UFI) è un codice alfanumerico di 16 cifre che deve essere apposto sulle etichette dei prodotti chimici classificati come «pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano» (H3xx o H2xx) e che consente di rinviare alle informazioni sulla composizione del prodotto contenute nel Registro dei prodotti chimici (www.rpc.admin.ch).
Il codice deve essere obbligatoriamente indicato con le tre lettere maiuscole seguite dai due punti «UFI:»; segue quindi il codice alfanumerico di 16 cifre, suddiviso in quattro blocchi separati da trattini.
Esempio: UFI:VDU1-414F-1003-1862.
Conformemente all’articolo 15a dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), l’UFI deve essere stampato in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile e deve essere preceduto dall’acronimo «UFI:» scritto in lettere maiuscole sull’etichetta del prodotto chimico. Deve inoltre essere registrato nel Registro dei prodotti chimici (RPC) durante la procedura di annuncio.
Per l’UFI possono essere utilizzati tutti i numeri da 0 a 9. Le lettere B, I, L, O e Z, invece, non vengono utilizzate perché potrebbero essere facilmente confuse con altri caratteri: B potrebbe essere confusa con 8; I e L con 1; O con 0 (zero) e Z con 2.
Centro di riferimento per domande riguardanti intossicazioni Tox Info Suisse
Sulla base del codice UFI, Tox Info Suisse può determinare in modo univoco la composizione chimica del prodotto nel Registro dei prodotti chimici (RPC) e raccomandare le cure mediche necessarie.
Impiego privato e professionale di prodotti chimici
I prodotti chimici senza UFI in possesso del cliente possono essere utilizzati fino alla data di scadenza e quindi smaltiti in modo appropriato. In caso di emergenza, Tox Info Suisse può identificare il prodotto chimico anche basandosi sul nome commerciale, purché sia stato annunciato correttamente nel Registro dei prodotti chimici (RPC).
In caso di avvelenamento manifesto o sospetto si deve contattare immediatamente Tox Info Suisse telefonando al numero 145. Basandosi sull’UFI, che si trova sull’etichetta del prodotto chimico, lo specialista di Tox Info Suisse può risalire rapidamente alla sua composizione nel Registro dei prodotti chimici (RPC) e, se del caso, avviare le cure mediche necessarie. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i medici consulenti fanno rientrare l’emergenza e non si rendono necessarie cure mediche. In altri casi, forniscono ai consumatori consigli sul primo soccorso ed eventualmente consigliano loro di rivolgersi a un ospedale.
Può dipendere dal fatto che il prodotto chimico sia classificato solo come «pericoloso per l’ambiente» – in tal caso è riconoscibile dal pittogramma GHS con il pesce morto o dalle indicazioni di pericolo relative ai pericoli ambientali (p. es. H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici) – o come «non pericoloso». In entrambi i casi non è necessario che il prodotto chimico rechi l’UFI sull’etichetta. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di un vecchio prodotto chimico (p. es. di deposito), che non è ancora stato etichettato con un UFI pur essendo soggetto al relativo obbligo.
Per proteggere la salute dei lavoratori durante l’utilizzazione di prodotti chimici in azienda, il datore di lavoro deve rispettare un obbligo di diligenza secondo l’articolo 24a dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3). L’obbligo di diligenza è descritto in diversi documenti (cfr. Promemoria, Opuscolo, Istruzioni operative e su www.chematwork.ch). La SECO raccomanda di utilizzare lo strumento online SICHEM (www.sichem.easygov.swiss) come sostegno all’attuazione dell’obbligo di diligenza, per esempio per la creazione dell’elenco di prodotti chimici. SICHEM è collegato al Registro dei prodotti chimici (RPC) (www.rpc.admin.ch). Grazie all’UFI, che è proprio uno dei criteri di ricerca dei prodotti chimici, gli utenti di SICHEM possono visualizzare questi ultimi in modo rapido e semplice nel loro elenco di prodotti chimici.
In caso di avvelenamento da prodotti chimici, se l’UFI è noto e disponibile, può e dovrebbe essere comunicato al medico o al centro svizzero antiveleni (Tox Info Suisse, www.Tox Info.ch, numero telefonico di emergenza: 145) per ricevere consulenza e cure adeguate. Per evitare avvelenamenti durante l’utilizzazione di prodotti chimici, è necessario attuare l’obbligo di diligenza. Ciò significa, tra l’altro, che le misure per proteggere la salute dei dipendenti durante l’utilizzazione di prodotti chimici in azienda devono essere definite e attuate secondo il principio STOP (cfr. art. 24a OLL 3). Se le aziende utilizzano prodotti chimici pericolosi, si applica l’obbligo di ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) di cui all’allegato 1 della direttiva CFSL n. 6508.
Immissione sul mercato di prodotti chimici
In tal caso, l’UFI non è necessario, ma il prodotto deve essere annunciato nel Registro dei prodotti chimici (RPC) secondo l’articolo 48 in combinato disposto con l’articolo 19 lettera d numero 4 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim).
Sì, è necessario attribuire un UFI ai carburanti e annunciarlo nel Registro dei prodotti chimici (RPC).
Un distributore che ha ricevuto, ad esempio, prodotti senza UFI nel giugno 2025 perché a quella data non dovevano ancora avere un UFI, può continuare a venderli senza UFI dopo il 1° gennaio 2026. L'obbligo di dotare un prodotto di un UFI spetta al produttore o all'importatore. La vendita di prodotti senza UFI non è attualmente regolamentata dalla legge.
Per i prodotti che non hanno un UFI perché non vengono più fabbricati, bisogna controllare dove si trovano. Se sono già in commercio, possono continuare a essere venduti senza UFI. In caso di intossicazione, ToxInfo può anche dare consigli in base alle sostanze pericolose contenute nel prodotto (a condizione, ovviamente, che il prodotto sia stato correttamente dichiarato).
Se i prodotti sono ancora presso il produttore o l'importatore, ad esempio in un magazzino, devono essere dotati di un UFI.
Secondo l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c, dell'OPChim, un preparato, una composizione, una miscela o una soluzione è costituito da due o più sostanze. Questo include alcuni acidi e basi diluiti che sono elencati con la dicitura «... %» nell'allegato VI del regolamento CLP.
Le sostanze in soluzioni acquose sono quindi considerate preparati e, se classificate come pericolose a causa dei loro effetti fisici o sulla salute, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15bis dell'OPChim e devono essere etichettate con un UFI.
Sì, un importatore può importare prodotti senza UFI, ma poi deve assegnare loro un UFI prima di metterli sul mercato. L'obbligo di assegnare un UFI a un prodotto spetta al produttore o all'importatore e deve essere rispettato al più tardi a partire dal 1° gennaio 2026.
L'importatore è anche un fabbricante secondo l'art. 4, cpv. 1, lett. f, LPChim e quindi deve dare un UFI ai prodotti che lo richiedono al più tardi dal 1° gennaio 2026 e dichiararlo nel registro dei prodotti chimici.
L’UFI per i preparati, i biocidi, i concimi, i prodotti fitosanitari e i prodotti del tabacco (ricariche di liquido ai sensi dell’art. 27 dell’ordinanza sui prodotti del tabacco [OPTab] [e-liquidi]) immessi unicamente sul mercato svizzero e non sul mercato dello Spazio economico europeo (SEE) può essere generato dal responsabile dell’immissione sul mercato (fabbricante svizzero, importatore svizzero o titolare dell’omologazione svizzero) con il generatore di UFI, utilizzando il numero IVA svizzero. L’UFI deve quindi essere registrato nel Registro dei prodotti chimici (RPC) insieme alla composizione del prodotto o indicato nella documentazione concernente la domanda di omologazione di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi soggetti all’obbligo di autorizzazione. Per i prodotti la cui composizione è già stata registrata nel RPC, è sufficiente aggiungere l’UFI e in seguito qualificare nuovamente l’annuncio mediante invio. Per i concimi, questa procedura è possibile soltanto laddove questi siano stati registrati dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza sui concimi (OCon) il 1° gennaio 2024. Fatta eccezione per i concimi e i prodotti fitosanitari, le modifiche possono essere apportate anche mediante lo strumento per annuncio collettivo (MMT).
Per i preparati, i biocidi, i concimi, i prodotti fitosanitari e i prodotti del tabacco importati in Svizzera dallo SEE, un UFI rilasciato nello SEE è valido anche in Svizzera e l’importatore svizzero deve registrarlo nel RPC insieme alla composizione del prodotto o indicarlo nella documentazione concernente la domanda di omologazione di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi soggetti all’obbligo di autorizzazione.
È anche possibile che il fabbricante chimico con sede all’estero annunci la composizione del prodotto nel RPC direttamente come sottoutente, senza che l’utente principale, in questo caso l’importatore svizzero, possa visualizzare i dati confidenziali sulla composizione completa.
Le miscele che, sebbene non siano classificate come «pericolose a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano», sono soggette a requisiti supplementari in materia di etichettatura (p. es. EUH208) conformemente all’allegato II parti 1 e 2 del regolamento UE CLP sottostanno all’obbligo di annuncio in Svizzera, ma non all’obbligo di comunicazione nell’UE, ragion per cui non necessitano dell’UFI.
L’UFI non è necessario per i preparati (art. 15a dell’ordinanza sui prodotti chimici [OPChim]), i biocidi (art. 38a dell’ordinanza sui biocidi [OBioc]), i concimi (art. 44 cpv. 4 dell’ordinanza sui concimi [OCon]), i prodotti fitosanitari (art. 171 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari [OPF], in vigore dal 1° dicembre 2025) e i prodotti del tabacco (ricariche [e-liquidi], art. 24 e 27 dell’ordinanza sui prodotti del tabacco [OPTab]) classificati, per esempio, come «non pericolosi» o come «pericolosi solo per l’ambiente». Lo stesso vale per i preparati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54 capoverso 1 OPChim, ovvero che sono esentati dall’obbligo di annuncio.
Il fabbricante o l’importatore deve annunciare nel Registro dei prodotti chimici (RPC) anche tutti i prodotti che sono provvisti di UFI benché non sussista per questi un obbligo in tal senso. L’omologazione (biocidi, prodotti fitosanitari) o l’autorizzazione (concimi) è valida indipendentemente dall’obbligo di UFI.
Per le sostanze, a prescindere dal fatto che siano classificate come pericolose o non pericolose, l’UFI non è necessario.
Nell’Unione europea (UE), così come in Svizzera, l’UFI deve essere generato per tutti i preparati, i biocidi, i concimi, i prodotti fitosanitari e i prodotti del tabacco (ricariche di liquido ai sensi dell’art. 24 e 27 dell’ordinanza sui prodotti del tabacco [OPTab] [e-liquidi]) classificati come «pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano» (H3xx o H2xx), siano questi destinati a utilizzatori professionali o a utilizzatori privati. L’attribuzione dell’UFI ai prodotti fitosanitari che al momento dell’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), prevista per il 1° dicembre 2025, non sono ancora etichettati con un UFI deve avvenire entro il 1° dicembre 2027.
Tutte le miscele presenti in un prodotto multicomponente classificate come pericolose richiedono un proprio annuncio nel Registro dei prodotti chimici (RPC) e un proprio UFI. Di norma, gli UFI di tutte le miscele che fanno parte del prodotto finale dovrebbero figurare sull’etichetta o sull’imballaggio. I prodotti multicomponente devono essere annunciati nel RPC come kit (prodotto sul mercato) e i suoi componenti come «componenti di un kit».
In Svizzera, l’UFI è previsto per i preparati, i biocidi, i concimi e i prodotti del tabacco (ricariche di liquido ai sensi dell’art. 27 dell’ordinanza sui prodotti del tabacco [OPTab] [e-liquidi]) classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano; nello specifico:
- dal 1° gennaio 2022, per i preparati, i biocidi, i concimi e i prodotti del tabacco (ricariche di liquido ai sensi dell’art. 27 OPTab [e-liquidi]) di nuova immissione sul mercato e destinati a utilizzatori privati;
- dal 1° gennaio 2022, per i preparati, i biocidi, i concimi e i prodotti del tabacco (ricariche di liquido ai sensi dell’art. 27 OPTab [e-liquidi]) già provvisti di UFI. In questa categoria rientrano in particolare i prodotti importati dallo Spazio economico europeo (SEE);
- dal 1° gennaio 2026, per tutti gli altri preparati, i biocidi, i concimi e i prodotti del tabacco (ricariche di liquido ai sensi dell’art. 27 OPTab [e-liquidi]) classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano.
L’attribuzione dell’UFI ai prodotti fitosanitari che al momento dell’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), prevista per il 1° dicembre 2025, non sono ancora etichettati con un UFI deve avvenire entro il 1° dicembre 2027.
In tal caso, la miscela è soggetta all’obbligo di annuncio se i nanomateriali contenuti contengono fibre o tubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 µm (art. 48 dell’ordinanza sui prodotti chimici [OPChim]). Se la miscela non comporta pericoli fisici o per la salute, non è necessario generare un UFI né indicarlo sull’etichetta.
A tali preparati si applica l’articolo 54 capoverso 2 lettera b OPChim:
2 Non sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:
b. i preparati di cui al capoverso 1 lettere b, c, h, i e j provvisti di un UFI.
Ciò significa che l’obbligo di annuncio, UFI incluso, è comunque valido.
Si applica il principio per cui, in presenza di un UFI, il prodotto deve essere registrato nel Registro dei prodotti chimici (RPC) insieme all’UFI e alla composizione.
No, gli accumulatori e le batterie sono considerati oggetti secondo l’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Pertanto, non è necessario creare un UFI né annunciarlo.
Il calcestruzzo, il gesso e il cemento sono esentati dall’obbligo di annuncio se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
1. sono conformi a una delle formule standard di cui all’allegato VIII parte D del regolamento UE CLP;
2. sono provvisti dell’UFI prescritto dall’Organo comune di notifica per prodotti chimici (ONPChim).
-> Cfr. punto 5.8 al seguente link.
Le vernici formulate in quantità limitate su richiesta individuale di un consumatore o di un utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori non sono soggette all’obbligo di annuncio, a condizione che:
- gli UFI dei componenti di colore aggiunti che rappresentano più dello 0,1 per cento del prodotto finale e che sono soggetti all’UFI siano indicati sull’etichetta del colore base; se rappresentano più del 5 per cento, devono inoltre essere elencati come ingredienti (in linea con l’art. 25 par. 8 del regolamento UE CLP); oppure
- il colore base sia stato comunicato in un annuncio contestualmente all’indicazione dei componenti di colore aggiunti massimi. In questo caso, la vernice può essere consegnata con l’etichetta del colore base.
-> Cfr. punto 5.7 al seguente link.
È possibile attribuire un UFI su base volontaria a preparati, biocidi, concimi, prodotti fitosanitari e prodotti del tabacco (ricariche di liquido ai sensi dell’art. 24 e 27 dell’ordinanza sui prodotti del tabacco [OPTab] [e-liquidi]) non classificati come «pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano». Conformemente all’articolo 54 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sui prodotti chimici [OPChim], l’UFI deve a quel punto essere registrato nel Registro dei prodotti chimici (RPC) o comunicato alla competente autorità di omologazione. Si applica il principio per cui, in presenza di un UFI, il prodotto deve essere registrato nel RPC insieme all’UFI e alla composizione.
Imballaggio ed etichettatura dei prodotti chimici
Conformemente all’articolo 15a capoverso 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), l’UFI deve essere stampato o apposto in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile e deve essere preceduto dall’acronimo «UFI:» scritto in lettere maiuscole:
a. nella sezione dell’etichetta dedicata alle informazioni supplementari di cui all’articolo 25 del regolamento UE CLP; oppure
b. sull’imballaggio interno insieme agli altri elementi dell’etichettatura; se, a causa della sua forma o delle dimensioni ridotte, l’imballaggio interno è tale da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, l’UFI può essere stampato o apposto insieme agli altri elementi dell’etichettatura che figurano su un imballaggio esterno.
Nel caso di preparati non imballati (forniture sfuse) consegnati a utilizzatori professionali, l’UFI deve essere indicato nella sottosezione 1.1 «Identificatore del prodotto» della scheda di dati di sicurezza o, nel caso di concimi, nei documenti di accompagnamento (allegato 3 dell’ordinanza sui concimi [OCon]).
Nel caso di preparati non imballati consegnati a utilizzatori privati, l’UFI può essere inserito nella copia degli elementi dell’etichettatura (art. 15a cpv. 4 dell’ordinanza sui prodotti chimici [OPChim]).
Nel caso di preparati «imballati», non è imperativo indicare l’UFI nella SDS, tuttavia è fortemente raccomandato. L’UFI deve essere indicato nella sottosezione 1.1 «Identificatore del prodotto» della SDS.
Importazione di prodotti chimici dall’Unione europea (UE) in Svizzera
La legge svizzera sui prodotti chimici non prevede alcun uso industriale. Pertanto, ai sensi dell'articolo 15a dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), l'UFI dovrebbe essere indicato sull'etichetta (o sull'imballaggio) e non nella scheda dati di sicurezza. Tuttavia, i prodotti chimici (sostanze e preparati) che sono legalmente commercializzati in un paese dell'UE o del SEE possono essere immessi sul mercato svizzero in base al principio del Cassis de Dijon (principio CdD). Non rientrano invece nel principio del Cassis de Dijon i biocidi, i prodotti fitosanitari e le nuove sostanze soggette a notifica. Ulteriori eccezioni che non rientrano nel principio CdD sono riportate qui.
Ciò significa che i preparati per uso industriale, per i quali l'UFI non è indicato sull'etichetta (o sull'imballaggio), ma nella scheda dati di sicurezza, possono essere immessi sul mercato in Svizzera ai sensi dell'articolo 16a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Tuttavia, anche per questi prodotti chimici, l'UFI deve essere obbligatoriamente registrato dall'importatore svizzera responsabile nel Registro dei prodotti chimici (RPC) della Confederazione. Poiché l'articolo 16b LOTC vieta la discriminazione dei produttori nazionali, la normativa si applica anche ai produttori svizzeri.
L’UFI dell’UE può essere utilizzato anche in Svizzera e deve essere registrato nel Registro dei prodotti chimici (RPC) insieme alla composizione attuale del prodotto. Solo così è possibile stabilire il nesso tra il prodotto, l’UFI e la composizione in caso di avvelenamento.
È anche possibile che il fabbricante chimico con sede all’estero annunci la composizione del prodotto nel RPC direttamente come sottoutente, senza che l’utente principale, in questo caso l’importatore svizzero, possa visualizzare i dati confidenziali sulla composizione completa.
Gli UFI creati per lo Spazio economico europeo per ogni composizione attuale possono essere utilizzati anche per l’annuncio dei prodotti nel Registro dei prodotti chimici (RPC).
Esportazione di prodotti chimici dalla Svizzera
No, un UFI generato in Svizzera non è riconosciuto nell’UE a causa della mancanza di accordi bilaterali.
No, per i prodotti chimici esportati in Gran Bretagna l’UFI non è imperativamente necessario. Gli importatori e i fabbricanti con sede in Gran Bretagna che riforniscono il mercato britannico sono tenuti a presentare le informazioni rilevanti ai fini dell’assistenza sanitaria e quelle relative alle misure di prevenzione su base volontaria. In pratica, inviano la scheda di dati di sicurezza (SDS) al National Poison Information Service (NPIS) britannico via e-mail. Non sussiste quindi alcun obbligo di indicare un UFI, ma è possibile registrarlo nel caso in cui sia stato generato. L’UFI deve essere indicato chiaramente nella sottosezione 1.1 «Identificatore del prodotto» della prima pagina della SDS inviata.
Biocidi
Per i biocidi che necessitano di un UFI, quest’ultimo deve essere trasmesso già al momento della domanda di omologazione. Se non è disponibile al momento della presentazione della domanda, l’UFI deve essere comunicato all’Organo comune di notifica per prodotti chimici (ONPChim) al più tardi 30 giorni prima della prima immissione sul mercato. In pratica, l’UFI deve essere registrato autonomamente nel set di dati del Registro dei prodotti chimici (RPC) all’indirizzo www.rpc.admin.ch, nella rubrica «Composizione».
Si prega di notare che, dopo la registrazione dell’UFI e l’invio dell’annuncio nel RPC, il prodotto non viene automaticamente approvato o qualificato, bensì gli viene attribuito lo stato «Esame in corso». È pertanto necessario informare l’ONPChim via e-mail, all’indirizzo cheminfo@bag.admin.ch, sulla mutazione apportata.
Prodotti fitosanitari
L’attribuzione dell’UFI ai prodotti fitosanitari che al momento dell’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), prevista per il 1° dicembre 2025, non sono ancora etichettati con un UFI deve avvenire entro il 1° dicembre 2027.
Concimi
Concimi notificati o autorizzati prima del 1° gennaio 2024 (secondo il diritto previgente):
L’inserimento del numero UFI nel Registro dei prodotti chimici (RPC) rappresenta una modifica dei dati e dell’etichetta del concime. Conformemente alle disposizioni transitorie stabilite nell’articolo 44 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza sui concimi (OCon), qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica la registrazione del concime o l’obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione conformemente alle nuove disposizioni. Nello specifico, l’utente deve trasferire i dati del concime dalla vecchia alla nuova versione della sezione del RPC relativa ai concimi. Il trasferimento è automatico. Se l’utente intende modificare un’indicazione, il sistema chiede se desidera trasferire i dati alla nuova interfaccia utente. Tuttavia, non tutti i dati richiesti nella nuova versione sono disponibili nella vecchia versione (categorie funzionali del prodotto [PFC], categorie di materiali costituenti [CMC] delle materie prime ecc.). Dopo il trasferimento, l’utente deve quindi integrare i dati mancanti e concludere la procedura di registrazione o trasmettere la domanda di autorizzazione perché sia sottoposta a valutazione.
Concimi autorizzati dopo il 1° gennaio 2024 (secondo la nuova ordinanza sui concimi [OCon]):
L’inserimento del numero UFI nel Registro dei prodotti chimici (RPC) rappresenta una modifica dei dati e dell’etichetta del concime. Oltre a inserire il numero UFI, l’utente deve anche caricare una nuova etichetta (che reca il numero UFI). Successivamente, deve trasmettere la domanda all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) perché sia sottoposta a valutazione. In questo caso, se non vengono apportate ulteriori modifiche, si raccomanda di segnalare nel campo numero 12 «Osservazioni» che la modifica riguarda solo il numero UFI. In questo modo, l’UFAG può qualificare direttamente il concime senza rilasciare una nuova autorizzazione (il numero UFI non è riportato sull’autorizzazione).
Concimi registrati dopo il 1° gennaio 2024 (secondo la nuova ordinanza sui concimi [OCon]):
L’utente deve inserire il numero UFI nel Registro dei prodotti chimici (RPC) e sostituire l’etichetta nei documenti. Poiché la procedura di registrazione è autonoma (l’Ufficio federale dell’agricoltura non valuta i dati del concime), l’importatore/il fabbricante (azienda svizzera), una volta apportata la modifica, deve concludere la registrazione e trasmettere nuovamente i dati del concime per poterli pubblicare.
Dispositivi medici
No, secondo l’articolo 1 capoverso 5 lettera c numero 2 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), quest’ultima non si applica ai prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici (Ordinanza del 1° luglio 2020 relativa ai dispositivi medici [ODmed; RS 812.213] [admin.ch]).
Generatore di UFI
Per creare un UFI sono necessari un numero IVA dell’azienda e un numero di identificazione specifico per la composizione in questione o per il singolo annuncio. La combinazione di queste due informazioni porta alla generazione di un UFI della Svizzera. Il numero IVA assicura che l’UFI sia univoco e che non si verifichino sovrapposizioni con gli UFI di altre aziende svizzere. È molto probabile che la maggior parte delle aziende utilizzi già dei codici interni per le proprie composizioni. Se sono esclusivamente numerici e compresi tra 0 e 268 435 255, tali codici possono essere utilizzati direttamente nel generatore di UFI come numeri di identificazione. In tutti gli altri casi, per esempio se i codici sono alfanumerici o contengono altri caratteri, è necessario innanzitutto assegnare alle miscele nuovi numeri di identificazione nel formato corretto. Se la composizione delle miscele è diversa, non è possibile utilizzare più di una volta la stessa combinazione univoca di numero di identificazione e numero IVA. Si raccomanda inoltre di archiviare internamente la combinazione di composizione e numero di identificazione utilizzato.
Il generatore di UFI dell’Unione europea (UE) (Generatore di Identificatore Unico di Formula [UFI]) e della Svizzera (UFI [identificatore unico di formula]) sono applicazioni informatiche in grado, mediante una codifica sviluppata dall’UE, di generare un codice UFI (di tipo xxxx-xxxx-xxxx-xxxx alfanumerico) valido e commercializzabile. In linea di principio, per creare un UFI univoco sono necessari tre elementi:
- il Paese in cui ha sede l’azienda;
- il numero IVA (in Svizzera anche il numero IDI) dell’azienda; e
- un numero di identificazione della miscela (composizione).
Entrambi i generatori lavorano autonomamente e non sono collegati con altre applicazioni (p. es. Registro dei prodotti chimici in Svizzera). È possibile creare uno o più UFI in un’unica sessione (batch). Le aziende sono responsabili della generazione e della gestione degli UFI dei loro prodotti.
Diversamente dal generatore di UFI della Svizzera, quello dell’UE offre una funzione di validazione aggiuntiva, che permette di verificare che l’UFI soddisfi i requisiti del generatore e sia, quindi, commercializzabile. Se il Paese, il numero IVA e il numero di identificazione sono identici, sarà generato sempre lo stesso UFI. Tuttavia, l’UFI differirà a seconda che sia stato utilizzato il generatore di UFI dell’UE o quello della Svizzera.
L’algoritmo del generatore di UFI della Svizzera restituisce sempre un codice univoco, che non viene memorizzato dal sistema, basato sull’inserimento di un numero IVA e del numero di identificazione. Inserendo gli stessi parametri, è quindi possibile riprodurre e copiare il codice più volte; tuttavia, si raccomanda di archiviare nella propria banca dati gli UFI creati e, se necessario, di aggiornarli (dal momento che, per ogni composizione, il numero di identificazione cambia).
Poiché la Svizzera non è uno Stato membro dell’UE, non si può generare un UFI con un numero IVA svizzero utilizzando il generatore di UFI dell’ECHA (European Chemicals Agency). Per questo motivo, la Svizzera ha dovuto mettere a disposizione un proprio generatore di UFI (UFI [identificatore unico di formula]), che funziona però soltanto con un numero IVA svizzero. Pertanto, l’UFI creato con il generatore di UFI della Svizzera vale solo in Svizzera.
No. Il generatore di UFI della Svizzera e il Registro dei prodotti chimici (RPC) non sono collegati. Un UFI creato con il generatore di UFI della Svizzera deve essere registrato nel RPC a posteriori, manualmente o mediante MMT, lo strumento per annuncio collettivo.
Sì, in questi casi le autorità federali raccomandano di utilizzare il generatore di UFI dell’ECHA (European Chemicals Agency), che permette di generare un UFI senza numero IVA riconosciuto anche in Svizzera. Poiché il generatore dell’ECHA non permette di generare un UFI con un numero IVA della Svizzera, quest’ultima ha messo a disposizione un proprio generatore di UFI (che funziona soltanto con un numero IVA della Svizzera).
Aggiornamento dell’UFI
L’articolo 52 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) prescrive quando un annuncio presente nel Registro dei prodotti chimici (RPC) deve essere aggiornato dal responsabile dell’immissione sul mercato, ossia in caso di:
- modifiche dei dati di cui agli articoli 49 e 50, che devono essere annunciate entro tre mesi;
- modifiche in materia di classificazione ed etichettatura;
- modifiche della concentrazione di componenti conformemente alle prescrizioni dell’allegato VIII parte B punto 4 del regolamento UE CLP (tab. 1).
Se è necessario un aggiornamento della composizione conformemente a tali prescrizioni, deve essere generato anche un nuovo UFI, che va indicato nell’annuncio esistente e apposto sul prodotto.
Nota: l’OPChim rimanda agli allegati I–VII del regolamento UE CLP, ma non all’allegato VIII. Per evitare ostacoli al commercio è consigliabile applicare le stesse regole in materia di aggiornamento della composizione di cui all’allegato VIII del regolamento UE CLP.
L’UFI nel Registro dei prodotti chimici (RPC) della Confederazione
Oltre all’autore della composizione completa segnalato nel Registro dei prodotti chimici (RPC), anche Tox Info Suisse e le autorità federali hanno accesso a queste informazioni. I dati confidenziali concernenti la composizione possono inoltre essere resi accessibili alle autorità cantonali mediante una procedura di richiamo ai fini della verifica dell’UFI (art. 75 cpv. 5 dell’ordinanza sui prodotti chimici [OPChim]). Si veda anche la definizione di paternità.
No. L’annuncio in formato PCN non contiene tutte le informazioni necessarie alla Svizzera e registrate, per esempio, come campi obbligatori nel Registro dei prodotti chimici (RPC). Anche se il formato PCN fosse accettato, le aziende dovrebbero comunque rielaborare ogni singola voce dopo ogni importazione e, se del caso, completarla (manualmente o mediante MMT, lo strumento per annuncio collettivo). Un altro problema è rappresentato dalle differenze esistenti in termini di strutture di dati e concetti di amministrazione (p. es. importazioni di sostanze mediante REACH, MiM ecc.).
No. Benché l’indicazione di un UFI in adempimento dell’obbligo di annuncio di un preparato nel Registro dei prodotti chimici (RPC) venga memorizzata nella banca dati insieme alla composizione corrispondente, essa non è disponibile per ulteriori annunci per motivi di confidenzialità e responsabilità.
No. L’UFI è indicato sull’etichetta e a volte è parte della scheda di dati di sicurezza. Pertanto, non trattandosi di un dato confidenziale secondo l’articolo 73 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), l’UFI viene sempre pubblicato nel Registro dei prodotti chimici (RPC).
Nel quadro dell’introduzione dell’UFI in Svizzera, l’Organo comune di notifica per prodotti chimici (ONPChim) offre alle aziende la possibilità di un’importazione di massa una tantum dei nuovi UFI rilasciati (da 25 in su) allo scopo di una loro prima assegnazione ai rispettivi prodotti chimici. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- non utilizzo dell’MMT;
- minimo 25 codici UFI;
- una volta per azienda; dopodiché, inserimento e gestione indipendente nel Registro dei prodotti chimici (RPC) da parte dell’utente (controllo autonomo).
Inoltre, devono essere presentati i seguenti documenti:
- estratto in formato Excel con numero CPID, nome del prodotto e codice UFI associato, da inviare a cheminfo@bag.admin.ch.
Nota: dopo l’invio della documentazione completa, calcolare un tempo di elaborazione di circa un mese.
Gli UFI esistenti nel RPC devono essere mutati autonomamente dall’annunciante affinché sia possibile disporre di una cronologia del prodotto. La futura assegnazione e gli eventuali aggiornamenti degli UFI devono essere effettuati in un secondo momento con le stesse modalità del controllo autonomo.
Nel Registro dei prodotti chimici (RPC), solo l’UFI della composizione corrispondente può essere registrato nell’annuncio. Le composizioni etichettate come MiM devono essere chiaramente segnalate dall’annunciante (p. es. mediante inclusione del relativo annuncio qualificato).
Sì, l’UFI è integrato nell’MMT come punto dati e anch’esso può essere aggiornato. Ulteriori informazioni sull’MMT e sui requisiti di accesso sono consultabili al seguente link: Strumento per annuncio collettivo (MMT).
Non è possibile visualizzare il formato PCN (file IUCLID) dello strumento di annuncio dell’ECHA nel Registro dei prodotti chimici (RPC). Questo è dovuto in particolare al fatto che:
- il formato dei dati non può essere visualizzato nel RPC;
- il contenuto informativo degli annunci dell’UE non è completamente armonizzato con la Svizzera;
- le strutture informatiche alla base del PCN e del RPC sono molto diverse tra loro (p. es. la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici non riconosce le registrazioni di sostanze ai sensi del REACH o le catene di approvvigionamento dello Spazio economico europeo).
L’MMT semplifica la trasmissione automatica (importazione), per mezzo di un file XML, dei prodotti chimici di un’azienda (preparati, vecchie sostanze e biocidi) nel Registro dei prodotti chimici. In questo modo è possibile ridurre notevolmente i tempi di trasmissione e gli errori associati all’inserimento manuale. L’MMT non funziona per i concimi e i prodotti fitosanitari. Il software per la creazione del file XML deve essere programmato autonomamente dall’azienda stessa con l’ausilio del Manuale d’uso e dei codici.
No, l’indicazione di un UFI nel Registro dei prodotti chimici (RPC) non viene collegata automaticamente a una composizione esistente nella banca dati con lo stesso UFI. Tuttavia, è possibile utilizzare l’opzione di duplicazione per velocizzare l’inserimento dei dati.
L’aggiornamento di un UFI può essere effettuato, così come la modifica della composizione corrispondente, direttamente nella sezione del Registro dei prodotti chimici (RPC) relativa all’annuncio del prodotto, in quanto il RPC dispone di una funzione di versionamento dell’UFI. Tuttavia, al momento questa funzione è disponibile soltanto per le autorità, tra cui Tox Info Suisse. Tox Info Suisse e le autorità possono consultare tutti gli UFI (attuali e obsoleti) tramite la ricerca UFI del RPC e visualizzare la composizione corrispondente.
Sì, per motivi di commercializzazione sono possibili e ammessi diversi UFI per la stessa composizione, a condizione che siano tutti annunciati nel Registro dei prodotti chimici (RPC). Poiché gli UFI vengono pubblicati nella sezione pubblica del RPC, occorre tenere presente che tale procedura potrebbe comportare un’identificazione indesiderata. Se non si vuole pubblicare o che sia possibile confrontare diversi UFI in un unico annuncio, è necessario annunciarli singolarmente (un annuncio per UFI).
Sì, per motivi di commercializzazione sono possibili e ammessi diversi UFI per la stessa composizione, a condizione che siano tutti annunciati nel Registro dei prodotti chimici (RPC). Poiché gli UFI vengono pubblicati nella sezione pubblica del RPC, occorre tenere presente che tale procedura potrebbe comportare un’identificazione indesiderata. Se non si vuole pubblicare o che sia possibile confrontare diversi UFI in un unico annuncio, l’Organo comune di notifica per prodotti chimici (ONPChim) raccomanda di annunciarli singolarmente (un annuncio per nome commerciale).
Poiché il Registro dei prodotti chimici (RPC) aggiorna continuamente le versioni del prodotto in background, è possibile creare un nuovo UFI con una nuova composizione nello stesso prodotto.
L’UFI deve essere indicato sull’etichetta e annunciato nel Registro dei prodotti chimici (RPC) insieme alle informazioni sulla composizione del prodotto o, nel caso dei concimi, alle materie prime. Solo così è possibile stabilire il nesso tra il prodotto, l’UFI e la composizione in caso di avvelenamento. Tutti i prodotti annunciati con lo stesso UFI devono presentare imperativamente la stessa composizione.
L’UFI attuale e commercializzabile deve essere annunciato all’interno della sezione «Composizione». Nel caso dei concimi, invece, deve essere registrato all’interno della sezione «Materie prime e categorie di materiali costituenti (CMC)». Diversamente dalla composizione, l’UFI non è un’informazione confidenziale e viene pubblicato nella sezione pubblica del Registro dei prodotti chimici (RPC).
Conformemente all’articolo 49 capoverso 1 lettera d numero 2 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), l’annuncio di preparati pericolosi deve contenere le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza (componenti che determinano i pericoli). Per i preparati pericolosi accessibili a utilizzatori privati è sempre necessario annunciare la composizione completa (art. 50 OPChim). Ai componenti non considerati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim può essere attribuito un nome che designa i principali gruppi funzionali.
Nel quadro della procedura di omologazione/autorizzazione di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi soggetti all’obbligo di autorizzazione è sempre necessario fornire informazioni complete sulla composizione e sulle materie prime.
Indice
- Informazioni generali
- Centro di riferimento per domande riguardanti intossicazioni Tox Info Suisse
- Impiego privato e professionale di prodotti chimici
- Immissione sul mercato di prodotti chimici
- Imballaggio ed etichettatura dei prodotti chimici
- Importazione di prodotti chimici dall’Unione europea (UE) in Svizzera
- Esportazione di prodotti chimici dalla Svizzera
- Biocidi
- Prodotti fitosanitari
- Concimi
- Dispositivi medici
- Generatore di UFI
- Aggiornamento dell’UFI
- L’UFI nel Registro dei prodotti chimici (RPC) della Confederazione