Omologazioni secondo lo sistema europeo armonizzato
I biocidi contenenti solo principi attivi approvati (principi attivi iscritti nell’elenco di cui all'allegato 1 od all'allegato 2 OBioc) possono essere immessi sul mercato in Svizzera unicamente se omologati secondo la procedura europea armonizzata.
La Svizzera è l'autorità di valutazione
Qui troverà informazioni sulle domande secondo la procedura armonizzata dell'UE per le quali la Svizzera è l'autorità di valutazione (domande di omologazione nazionale OSN, domande di omologazione semplificata, domande di omologazione dell'Unione e nuove sostanze attive). L'organo di notifica per prodotti chimici decide due volte all'anno (aprile/ottobre) quali domande possono essere valutate. Le aziende interessate devono contattare preventivamente l'organo di notifica e compilare un elenco di completezza. La preghiamo di contattarci tempestivamente (> 1 anno prima della presentazione della domanda prevista). Dopo una decisione positiva e un acconto del 20% della tassa di domanda, iniziano i preparativi per il pre-submission meeting.
La Svizzera è l'autorità di riconoscimento o di notifica
Qui trovate informazioni sulle richieste secondo la procedura armonizzata a livello europeo per le quali la Svizzera è autorità di riconoscimento (riconoscimento, riconoscimento dell'autorizzazione dell'Unione, notifica semplificata).