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Pubblicato il 19 agosto 2025

Omologazioni secondo la procedura europea armonizzata

I biocidi contenenti solo principi attivi approvati (principi attivi iscritti nell’elenco di cui all'allegato 1 od all'allegato 2 OBioc) possono essere immessi sul mercato in Svizzera unicamente se omologati secondo la procedura europea armonizzata.

Le richieste devono essere presentate tramite il Registro europeo dei biocidi (R4BP). Al momento del rilascio dell'omologazione, l'organo di notifica per i prodotti chimici inserisce le informazioni sul prodotto nel Registro dei prodotti chimici (RPC), affinché siano a disposizione del Centro antiveleni Tox Info Suisse. Il richiedente o il futuro titolare dell'omologazione non è tenuto a registrare le informazioni sul prodotto nel RPC. In caso di modifiche rilevanti per l'UFI di prodotti biocidi già autorizzati, il titolare dell'omologazione deve comunicare il nuovo UFI all'organo di notifica per i prodotti chimici tramite l'R4BP. Per ulteriori informazioni, consultare: L’identificatore unico di formula (UFI) in caso di biocidi

Si prega di notare che, per le omologazioni secondo la procedura europea armonizzata, le informazioni specifiche sul prodotto utili a Tox Info Suisse (centro antiveleni) vengono inserite nel registro dei prodotti chimici svizzero dall'organo di notifica per prodotti chimici.

Consultare la pagina Internet corrispondente per i requisiti specifici dei diversi di tipi di omologazione.

La Svizzera è l'autorità di valutazione

Qui troverà informazioni sulle domande secondo la procedura armonizzata dell'UE per le quali la Svizzera è l'autorità di valutazione (domande di omologazione nazionale OSN, domande di omologazione semplificata, domande di omologazione dell'Unione e nuove sostanze attive). L'organo di notifica per prodotti chimici decide due volte all'anno (aprile/ottobre) quali domande possono essere valutate. Le aziende interessate devono contattare preventivamente l'organo di notifica e compilare un elenco di completezza. La preghiamo di contattarci tempestivamente (> 1 anno prima della presentazione della domanda prevista). Dopo una decisione positiva e un acconto del 20% della tassa di domanda, iniziano i preparativi per il pre-submission meeting.

La Svizzera è l'autorità di riconoscimento o di notifica

Qui trovate informazioni sulle richieste secondo la procedura armonizzata a livello europeo per le quali la Svizzera è autorità di riconoscimento (riconoscimento, riconoscimento dell'autorizzazione dell'Unione, notifica semplificata).