La Svizzera è l'autorità di riconoscimento o di notifica
Se la Svizzera è l’autorità di riconoscimento o l’autorità da notificare significa che la valutazione dei rischi per l’omologazione è stata condotta in un altro Paese. Essa verifica la correttezza della valutazione effettuata dallo Stato membro di riferimento dell’UE o dell’AELS nonché le condizioni di applicazione che ne risultano e le relative misure di riduzione dei rischi per la protezione della salute della popolazione e dell’ambiente in vista di una possibile adozione dell’omologazione e delle sue condizioni di applicazione in Svizzera.
Riconoscimento
La procedura di riconoscimento consente di ottenere un'autorizzazione secondo la procedura armonizzata europea per un biocida in Svizzera che è stato valutato e autorizzato da un altro Stato membro dell'UE o dell'EFTA.
Riconoscimento un'omologazione di un'omologazione dell'Unione
La procedura dell’autorizzazione dell’Unione permette che un biocida possa essere autorizzato per tutto il mercato SEE (più la Svizzera) senza che sia necessario presentare nei singoli Paesi una domanda.
Omologazione degli stessi prodotti
Un biocida che è identico a un biocida già oggetto di un'omologazione o a una famiglia di biocidi può essere omologato come uno stesso biocida.
Comunicazione di una omologazione semplificata
Un biocida omologato secondo la procedura semplificata può essere immesso sul mercato in tutti gli Stati membri mediante una comunicazione, senza la necessità di un riconoscimento reciproco.
Omologazione per il commercio parallel
Per i biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE e identici a biocidi già omologati in Svizzera secondo la procedura europea armonizzata è possibile ottenere un’omologazione per il commercio parallelo.