5. Quali dati relativi a sostanze e preparati devono essere annunciati?

I requisiti per l’annuncio di sostanze e preparati sono definiti all’articolo 49 OPChim e, per l’annuncio esaustivo dei preparati, anche all’articolo 50 OPChim.
In tutti gli annunci occorre indicare:
il nome e l’indirizzo del fabbricante in Svizzera17.

Generalmente, è possibile selezionare le sostanze e i preparati già annunciati in un elenco presente nello strumento elettronico per l’annuncio. Nel caso in cui una sostanza non si trovi sull’elenco si prega di contattare l’organo di notifica.

17In aggiunta, è necessario indicare il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE conformemente all’art. 17 par. 1 lett. a del regolamento UE-CLP se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante. Secondo l’art. 10 cpv. 3bis ciò vale solo se tali sostanze o preparati:
a. non sono destinati a essere forniti a utilizzatori privati; oppure
b. sono forniti a utilizzatori privati, sono contenuti in un imballaggio interno in porzioni non superiori a 125 ml o g e l’imballaggio esterno reca il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante.

Ultima modifica 30.11.2023

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