Norme per le omologazioni specifiche per la Svizzera
Qui di seguito può trovare le spiegazioni delle norme specifiche svizzere relative all'omologazioni dei biocidi. Si tratta ad es. di limitazioni di usi che derivano da disposizioni nazionali e che pertanto, in base all'art. 12 cpv. 2 dell’ordinanza sui biocidi (articolo 37 BPR), possono discostarsi dai requisiti d’autorizzazione vigenti in altri paesi dell'UE.
alghe e muschi
Nuovo regolamento sulla restrizione d'uso e l'etichettatura dei biocidi contro alghe e muschi a partire dal 1° dicembre 2020
Nuove disposizioni per l’omologazione dei rodenticidi anticoagulanti
La rivalutazione e la nuova classificazione degli anticoagulanti comportano nuove disposizioni di omologazione dei rodenticidi. Questa pagina contiene le principali informazioni relative alle conseguenze della classificazione come «tossico per la riproduzione» e alle vecchie e nuove misure di riduzione dei rischi in Svizzera.
Omologazione di biocidi per il trattamento dellʼacqua potabile in Svizzera
Lʼarticolo 2 (7) del regolamento dellʼUE sui biocidi (BPR) offre agli Stati membri la possibilità di interdire o limitare lʼutilizzo di determinati biocidi o principi attivi per il trattamento dellʼacqua potabile a livello nazionale.