Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici
L’immissione sul mercato di prodotti chimici avviene sulla base del controllo autonomo del fabbricante e quindi sotto la sua responsabilità. Determinati prodotti sono però soggetti all’obbligo di annuncio, di notifica o di omologazione.
La maggior parte dei prodotti chimici può essere immessa sul mercato sotto la responsabilità del rispettivo fabbricante (definizione in senso giuridico che comprende anche gli importatori e determinati commercianti; Definizione di fabbricante) senza l’autorizzazione preliminare dell’autorità. A tale scopo deve essere effettuato un controllo autonomo, verificando anche se
- esiste un obbligo di annuncio come prodotto chimico (preparati, sostanze)
- esiste un obbligo di annuncio come prodotto fitosanitario di importazione parallela
- è necessaria un’omologazione come biocida
- è necessaria un’omologazione come prodotto fitosanitario
- è necessaria un’omologazione o notifica come concime
- è necessaria la notifica di una nuova sostanza
- nel prodotto chimico non sono state usate sostanze soggette a limitazioni o vietate: Divieti e limitazioni d’impiego