Obbligo di annuncio per i preparati
Introduzione
L’obbligo di annuncio per sostanze e preparati secondo gli articoli 48 – 54 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) è stato introdotto in Svizzera nella forma attuale nel 2005 con il diritto in materia di prodotti chimici e da allora è stato ulteriormente sviluppato con regolarità. Deriva dall’obbligo di dichiarare cui erano soggetti i prodotti secondo la legge sui veleni.
L’annuncio di nuove sostanze secondo l’articolo 26 capoverso 3 OPChim è descritto nelle Istruzioni per la notifica, l’annuncio e la comunicazione di nuove sostanze ai sensi dell’OPChim in Svizzera.
Per gli annunci ai sensi dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) e dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 817.82) esistono delle guide specifiche.
L’obbligo di annuncio previsto dall’OPChim è stato adeguato in alcuni punti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/20081 (regolamento UE-CLP) mediante le revisioie del 2018 e del 2022. Tuttavia, esistono ancora notevoli differenze in merito all’estensione dell’obbligo di annuncio e ai requisiti per l’annuncio (Nell’allegato VIII del regolamento UE-CLP viene utilizzata la parola «trasmissione») tra le normative in Svizzera e nell’UE.
L’annuncio si effettua nel registro dei prodotti (RPC) utilizzando un’applicazione informatica che l’organo di notifica per prodotti chimici mette a disposizione gratuitamente (www.rpc.admin.ch).
Questa guida è destinata a chi deve adempiere l’obbligo di annuncio nonché ai collaboratori coinvolti della Confederazione e dei Cantoni. Essa descrive in modo dettagliato gli obblighi di annuncio definiti negli articoli da 48 a 54 OPChim, mentre l’utilizzo dello strumento per l’annuncio è descritto qui.
1 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/776, GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1.
1. Scopo dell’annuncio
2. Chi deve effettuare l’annuncio?
3. Quando si deve effettuare l’annuncio?
4. Quali sostanze e preparati devono essere annunciati?
5. Quali dati relativi a sostanze e preparati devono essere annunciati?
I requisiti per l’annuncio di sostanze e preparati sono definiti all’articolo 49 OPChim e, per l’annuncio esaustivo dei preparati, anche all’articolo 50 OPChim. In tutti gli annunci occorre indicare: il nome e l’indirizzo del fabbricante in Svizzera17.
6. In che formato si deve presentare l’annuncio?
Attualmente in Svizzera è possibile inserire gli annunci elettronicamente all’indirizzo www.rpc.admin.ch. È disponibile inoltre uno strumento per annuncio collettivo.28
7. Quando si deve aggiornare un annuncio?
L’art. 52 OPChim descrive quando è necessario aggiornare un annuncio:
Annuncio volontario di un preparato nel Registro dei prodotti chimici (RPC)
Annuncio volontario (ai sensi dell'art. 48 e segg. OPChim, RS 813.11) di preparati chimici non soggetti all'obbligo di notifica nel registro dei prodotti chimici (RPC).
Istruzioni per la notifica di un preparato con etichettatura EUH208
Se un preparato è etichettato esclusivamente con una o più frasi EUH (ad es. EUH208 Contiene “nome della sostanza sensibilizzante”. Può provocare una reazione allergica) il prodotto chimico non è considerato pericoloso secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Tuttavia, se il preparato contiene una sostanza menzionata nell'Art. 19 lettera d OPChim al di sopra del limite di concentrazione, il prodotto è un preparato pericoloso. Vale a dire che il prodotto deve essere notificato nel registro dei prodotti chimici (RPC) e deve essere preparata una scheda di sicurezza per la fornitura agli utilizzatori professionali.

