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Pubblicato il 2 aprile 2024

Biocidi

I biocidi possono essere immessi sul mercato, impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione di essere omologati, comunicati o riconosciuti secondo l'ordinanza sui biocidi (OPBioc - RS 813.12). La responsabilità dell’immissione sul mercato dei prodotti biocidi è del titolare dell’omologazione.

Informazioni generali sui biocidi

I biocidi sono impiegati nella lotta contro gli organismi nocivi mediante eliminazione o distruzione.

Principi attivi di biocidi

Per potere essere utilizzati come biocidi o componenti di questi ultimi, i principi attivi devono essere «approvati» o perlomeno notificati per l'approvazione.

Procedura d'omologazione

Nelle pagine seguenti troverete informazioni rilevanti sulle diverse procedure d’omologazione.

Questioni di delimitazione

Alcuni prodotti si trovano sul limite tra due categorie, la loro classificazione è quindi effettuata caso per caso. I prodotti devono esser considerati nel loro insieme (esame dello scopo di uso e della composizione).

Articoli trattati

La presente guida, destinata agli organi cantonali di esecuzione, alle aziende e agli utilizzatori interessati, presenta le basi legali relative agli articoli trattati con principi attivi biocidi.

Norme per le omologazioni specifiche per la Svizzera

Qui di seguito può trovare le spiegazioni delle norme specifiche svizzere relative all'omologazioni dei biocidi. Si tratta ad es. di limitazioni di usi che derivano da disposizioni nazionali e che pertanto, in base all'art. 12 cpv. 2 dell’ordinanza sui biocidi (articolo 37 BPR), possono discostarsi dai requisiti d’autorizzazione vigenti in altri paesi dell'UE.

Obbligo di comunicazione relativo alle quantità di biocidi immessi sul mercato

L’obbligo di comunicazione relativo alla quantità di un biocida immessa sul mercato ai sensi dell’articolo 30c dell’ordinanza sui biocidi (OBioc) sarà introdotto dal 2025 dell’OBioc entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Entro il 31 maggio di ogni anno si dovrà comunicare la quantità immessa sul mercato nell’anno precedente. Il nuovo obbligo si applicherà quindi per la prima volta nel 2025 e si dovranno comunicare le quantità immesse sul mercato nel 2024. Chi per primo immette sul mercato svizzero un biocida in una catena di approvvigionamento (= prima immissione sul mercato) è tenuto a comunicarlo. Sono interessati in primo luogo i titolari di Omologazione e i fabbricanti in Svizzera, nonché gli importatori svizzeri di prodotti biocidi i cui titolari di Omologazione sono stabiliti nell’UE.