Biocidi
I biocidi possono essere immessi sul mercato, impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione di essere omologati, comunicati o riconosciuti secondo l'ordinanza sui biocidi (OPBioc - RS 813.12). La responsabilità dell’immissione sul mercato dei prodotti biocidi è del titolare dell’omologazione.
Informazioni generali sui biocidi
I biocidi sono impiegati nella lotta contro gli organismi nocivi mediante eliminazione o distruzione.
Principi attivi di biocidi
Per potere essere utilizzati come biocidi o componenti di questi ultimi, i principi attivi devono essere «approvati» o perlomeno notificati per l'approvazione.
Procedura d'omologazione
Nelle pagine seguenti troverete informazioni rilevanti sulle diverse procedure d’omologazione.
Questioni di delimitazione
Alcuni prodotti si trovano sul limite tra due categorie, la loro classificazione è quindi effettuata caso per caso. I prodotti devono esser considerati nel loro insieme (esame dello scopo di uso e della composizione).
Articoli trattati
La presente guida, destinata agli organi cantonali di esecuzione, alle aziende e agli utilizzatori interessati, presenta le basi legali relative agli articoli trattati con principi attivi biocidi.
Norme per le omologazioni specifiche per la Svizzera
Qui di seguito può trovare le spiegazioni delle norme specifiche svizzere relative all'omologazioni dei biocidi. Si tratta ad es. di limitazioni di usi che derivano da disposizioni nazionali e che pertanto, in base all'art. 12 cpv. 2 dell’ordinanza sui biocidi (articolo 37 BPR), possono discostarsi dai requisiti d’autorizzazione vigenti in altri paesi dell'UE.
Obbligo di comunicazione relativo alle quantità di biocidi immessi sul mercato
La quantità di biocidi immessi sul mercato nell'anno precedente deve essere comunicata all’organo comune di notifica per prodotti chimici tramite il registro dei prodotti chimici entro il 31 maggio di ogni anno.