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Procedura d'omologazione

Nelle pagine seguenti troverete informazioni rilevanti sulle diverse procedure d’omologazione.

Omologazione transitorie (ON/OC)

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Omologazioni secondo la procedura europea armonizzata

I biocidi contenenti solo principi attivi approvati (principi attivi iscritti nell’elenco di cui all'allegato 1 od all'allegato 2 OBioc) possono essere immessi sul mercato in Svizzera unicamente se omologati secondo la procedura europea armonizzata.

Omologazioni per situazioni eccezionali volte alla lotta contro organismi nocivi

In casi eccezionali, l’organo di notifica per prodotti chimici può, previa consultazione degli organi di valutazione e in base all'articolo 30 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc), autorizzare un biocida che non soddisfa pienamente i requisiti dell'OBioc. Tuttavia, ciò è consentito solo in caso di pericolo imminente, come ad esempio in caso di introduzione involontaria di organismi nocivi alieni (neozoi), che non può essere scongiurato con un biocida già autorizzato.