Omologazione transitorie (ON/OC)
Informazioni generali sulle omologazione transitorie ON
Una domanda di omologazione transitoria può essere presentata solo per biocidi che contengono almeno un principio attivo notificato e la cui iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) non sia ancora stata decisa.
Disposizione transitorie
Se la Commissione europea decide di approvare l’ultimo principio attivo notificato di un principio attivo (iscritto nell’elenco di cui all’allegato 1 o 2), il titolare dell’omologazione ON / OC per immettere in commercio senza difficoltà il suo biocida deve presentare una domanda in conformità della procedura europea armonizzata presso l’organo di notifica per prodotti chimici, al più tardi entro la data di iscrizione del biocida in questione.
Procedura di omologazione ON
Spiegazioni e procedure relative alle omologazioni transitorie (ON) per i prodotti commercializzabili esclusivamente in Svizzera e Liechtenstein, contenenti sostanze attive esistenti (vecchie) attualmente in fase di valutazione nell’UE.