Procedura di omologazione ON
Spiegazioni e procedure relative alle omologazioni transitorie (ON) per i prodotti commercializzabili esclusivamente in Svizzera e Liechtenstein, contenenti sostanze attive esistenti (vecchie) attualmente in fase di valutazione nell’UE.
Domanda di omologazione ON
Questo tipo di omologazione si applica a prodotti che contengono almeno un principio attivo notificato di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12).
Omologazione degli stessi biocidi ON / OC
Procedura di omologazione per i biocidi identici a un prodotto già omologato (ON/OC), a una famiglia di prodotti o a un singolo membro di una famiglia di prodotti.
Famiglia di biocidi ON
Procedura di omologazione per famiglie di biocidi ON.
Omologazione per il commercio parallelo ON
Un’omologazione ON per il commercio parallelo può essere richiesta per un prodotto biocida che è commercializzato nello Stato di origine (SEE) conformemente alle normative nazionali e che è identico a un prodotto biocida già omologato in Svizzera con un’omologazione transitoria ON (prodotto di riferimento). La richiedente deve essere in grado di fornire la prova dell’identità.
Procedura di omologazione ON per i principi attivi generati in situ
Le sostanze attive generate in situ, così come i loro precursori, sono considerate prodotti biocidi e sono soggette a un'obbligo di omologazione.
Modifiche delle omologazioni ON / OC esistenti
Apportare modifiche a prodotti biocidi già autorizzati secondo la procedura transitoria ON.
Requisiti per i disinfettanti
Requisiti relativi alle prove di efficacia, casi speciali, ecc., nell’ambito delle omologazioni ON.
Requisiti per i conservanti del legno
Requisiti relativi alla dimostrazione dell’efficacia dei prodotti per la protezione del legno nel contesto delle Omologazioni ON.