Obbligo di annuncio per i preparati
Introduzione
L’obbligo di annuncio per sostanze e preparati secondo gli articoli 48 – 54 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) è stato introdotto in Svizzera nella forma attuale nel 2005 con il diritto in materia di prodotti chimici e da allora è stato ulteriormente sviluppato con regolarità. Deriva dall’obbligo di dichiarare cui erano soggetti i prodotti secondo la legge sui veleni.
L’annuncio di nuove sostanze secondo l’articolo 26 capoverso 3 OPChim è descritto nelle Istruzioni per la notifica, l’annuncio e la comunicazione di nuove sostanze ai sensi dell’OPChim in Svizzera.
Per gli annunci ai sensi dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) e dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 817.82) esistono delle guide specifiche.
L’obbligo di annuncio previsto dall’OPChim è stato adeguato in alcuni punti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/20081 (regolamento UE-CLP) mediante le revisioie del 2018 e del 2022. Tuttavia, esistono ancora notevoli differenze in merito all’estensione dell’obbligo di annuncio e ai requisiti per l’annuncio (Nell’allegato VIII del regolamento UE-CLP viene utilizzata la parola «trasmissione») tra le normative in Svizzera e nell’UE.
L’annuncio si effettua nel registro dei prodotti (RPC) utilizzando un’applicazione informatica che l’organo di notifica per prodotti chimici mette a disposizione gratuitamente (www.rpc.admin.ch).
Questa guida è destinata a chi deve adempiere l’obbligo di annuncio nonché ai collaboratori coinvolti della Confederazione e dei Cantoni. Essa descrive in modo dettagliato gli obblighi di annuncio definiti negli articoli da 48 a 54 OPChim, mentre l’utilizzo dello strumento per l’annuncio è descritto qui.
1 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/776, GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1.
1. Scopo dell’annuncio
2. Chi deve effettuare l’annuncio?
3. Quando si deve effettuare l’annuncio?
4. Quali sostanze e preparati devono essere annunciati?
5. Quali dati relativi a sostanze e preparati devono essere annunciati?
I requisiti per l’annuncio di sostanze e preparati sono definiti all’articolo 49 OPChim e, per l’annuncio esaustivo dei preparati, anche all’articolo 50 OPChim. In tutti gli annunci occorre indicare: il nome e l’indirizzo del fabbricante in Svizzera17.
6. In che formato si deve presentare l’annuncio?
Attualmente in Svizzera è possibile inserire gli annunci elettronicamente all’indirizzo www.rpc.admin.ch. È disponibile inoltre uno strumento per annuncio collettivo.28
7. Quando si deve aggiornare un annuncio?
L’art. 52 OPChim descrive quando è necessario aggiornare un annuncio:
Semplificazione della procedura d'annuncio per i preparati
Dal 1° luglio 2015 non è più necessario riportare la classificazione di ciascun ingrediente nella notifica dei preparati. Qui di seguito tutte le informazioni.
Annuncio volontario di un preparato nel Registro dei prodotti chimici (RPC)
Annuncio volontario (ai sensi dell'art. 48 e segg. OPChim, RS 813.11) di preparati chimici non soggetti all'obbligo di notifica nel registro dei prodotti chimici (RPC).
Istruzioni per la notifica di un preparato con etichettatura EUH208
Se un preparato è etichettato esclusivamente con una o più frasi EUH (ad es. EUH208 Contiene “nome della sostanza sensibilizzante”. Può provocare una reazione allergica) il prodotto chimico non è considerato pericoloso secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Tuttavia, se il preparato contiene una sostanza menzionata nell'Art. 19 lettera d OPChim al di sopra del limite di concentrazione, il prodotto è un preparato pericoloso. Vale a dire che il prodotto deve essere notificato nel registro dei prodotti chimici (RPC) e deve essere preparata una scheda di sicurezza per la fornitura agli utilizzatori professionali.

