Passare al contenuto principale

Obblighi dei fabbricanti e degli importatori di prodotti chimici

L'immissione in commercio dei prodotti chimici avviene sotto il controllo autonomo del fabbricante e quindi sotto la sua responsabilità. Tuttavia, per determinati prodotti chimici vige un obbligo di annuncio, di registrazione o di omologazione. Chi importa prodotti chimici, anche in caso di importazione parallela, diventa responsabile legale in Svizzera. È quindi tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi che incombono al fabbricante.

Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici

L’immissione sul mercato di prodotti chimici avviene sulla base del controllo autonomo del fabbricante e quindi sotto la sua responsabilità. Determinati prodotti sono però soggetti all’obbligo di annuncio, di notifica o di omologazione.

Obblighi dei importatori di prodotti chimici

Chi importa prodotti chimici, anche in caso di importazione parallela, diviene fabbricante responsabile in Svizzera in senso giuridico e deve quindi adempiere tutti gli obblighi di un fabbricante.

Controllo autonomo

La responsabilità e l’obbligo di garantire la corretta immissione sul mercato della maggior parte dei prodotti chimici incombono unicamente al rispettivo produttore. Vale il principio del controllo autonomo, non sono previsti precedenti controlli ufficiali.

Oggetti

Il diritto in materia di prodotti chimici stabilisce, per determinate sostanze, delle prescrizioni di cui bisogna tener conto al momento dellʼimmissione di oggetti sul mercato.

Obbligo di annuncio per i preparati

L’obbligo di annuncio per sostanze e preparati secondo gli articoli 48 – 54 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) è stato introdotto in Svizzera nella forma attuale nel 2005 con il diritto in materia di prodotti chimici e da allora è stato ulteriormente sviluppato con regolarità. Deriva dall’obbligo di dichiarare cui erano soggetti i prodotti secondo la legge sui veleni. L’annuncio di nuove sostanze secondo l’articolo 26 capoverso 3 OPChim è descritto nelle Istruzioni per la notifica, l’annuncio e la comunicazione di nuove sostanze ai sensi dell’OPChim in Svizzera. Per gli annunci ai sensi dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) e dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 817.82) esistono delle guide specifiche. L’obbligo di annuncio previsto dall’OPChim è stato adeguato in alcuni punti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/20081 (regolamento UE-CLP) mediante le revisioie del 2018 e del 2022. Tuttavia, esistono ancora notevoli differenze in merito all’estensione dell’obbligo di annuncio e ai requisiti per l’annuncio (Nell’allegato VIII del regolamento UE-CLP viene utilizzata la parola «trasmissione») tra le normative in Svizzera e nell’UE. L’annuncio si effettua nel registro dei prodotti (RPC) utilizzando un’applicazione informatica che l’organo di notifica per prodotti chimici mette a disposizione gratuitamente (www.rpc.admin.ch). Questa guida è destinata a chi deve adempiere l’obbligo di annuncio nonché ai collaboratori coinvolti della Confederazione e dei Cantoni. Essa descrive in modo dettagliato gli obblighi di annuncio definiti negli articoli da 48 a 54 OPChim, mentre l’utilizzo dello strumento per l’annuncio è descritto qui.

Biocidi

I biocidi possono essere immessi sul mercato, impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione di essere omologati, comunicati o riconosciuti secondo l'ordinanza sui biocidi (OPBioc - RS 813.12). La responsabilità dell’immissione sul mercato dei prodotti biocidi è del titolare dell’omologazione.

Annuncio di un prodotto fitosanitario importato parallelamente

I prodotti fitosanitari importati parallelamente devono essere annunciati all'organo di notifica mediante il registro dei prodotti chimici entro e non oltre tre mesi dalla prima immissione sul mercato.