Come vengono informati gli utilizzatori svizzeri se l’ECHA revoca un’autorizzazione UE cui in Svizzera si fa riferimento secondo il numero 2 capoverso 2 dell’allegato 1.17 ORRPChim?

Anche in questo caso fa stato la responsabilità individuale dell’utilizzatore. Per principio non bisogna aspettarsi che un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea venga revocata prima della scadenza del periodo prestabilito. Se tuttavia, contrariamente alle aspettative, questa situazione dovesse verificarsi, l'azienda interessata in Svizzera potrebbe, in virtù del numero 2 capoverso 6 dell'allegato 1.17, inoltrare una domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale all’organo di notifica, entro tre mesi dalla revoca dell’autorizzazione UE.

Ultima modifica 17.07.2019

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