Chi decide se l’impiego da parte di utilizzatore svizzero è contemplato dall’autorizzazione dell’UE?

Rientra innanzitutto nella responsabilità di un utilizzatore di sostanze e preparati verificare tempestivamente (ossia prima della scadenza del termine per la relativa domanda)

  • se impiega sostanze figuranti nell'allegato 1.17 ORRPChim che non può sostituire prima della scadenza del periodo transitorio con altre sostanze o procedure alternative, e 
  • se l’impiego di una sostanza in Svizzera corrisponde all’impiego nell’UE della stessa sostanza per la quale nell’UE è stata richiesta o rilasciata un’autorizzazione, oppure
  • se per un ulteriore impiego di tali sostanze in Svizzera deve presentare una domanda d'autorizzazione eccezionale limitata nel tempo all’organo di notifica per prodotti chimici.

Secondo l’articolo 13 ORRPChim, i Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della detta ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente. Pertanto i Cantoni hanno la competenza di controllare che le sostanze elencate nell’allegato 1.17 siano impiegate sdellecondo le relative disposizioni. Per domande, i fabbricanti e le autorità cantonali possono rivolgersi all’organo di notifica, che esprime un parere in merito di concerto con i servizi di valutazione.

Ultima modifica 17.07.2019

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