Quantità di sostanza

  • Le nuove sostanze che superano 1 tonnellata (t) (quantità immessa sul mercato in Svizzera) per anno e per fabbricante o importatore sono assoggettate all'obbligo di notifica.
  • Per il contenuto del dossier, la quantità immessa sul mercato in Svizzera è determinante. La notifica deve comprendere tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti le proprietà, l’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico.
  • Una sostanza immessa sul mercato in Svizzera in una categoria di tonnellaggio superiore a quella registrata nell'UE è considerata una nuova sostanza e deve essere notificata.
  • Le nuove sostanze inferiori a 1 t per anno e che sono state classificate (art. 48, art. 19 OPChim) sono assoggettate all'obbligo di annuncio (monomeri compresi).

Ultima modifica 21.04.2022

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