La legislazione prevede agevolazioni per gli imballaggi piccoli che non contengono una quantità superiore a 125 ml. Per altri casi particolari, in Svizzera è possibile richiedere una deroga.
Agevolazioni per l’etichettatura previste
La legislazione prevede per i fabbricanti diverse agevolazioni per l’etichettatura degli imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml (regolamento CLP, allegato I, sezione 1.5.2), 25 ml (regolamento CLP, allegato I, sezione 1.5.2.2) e 10 ml (regolamento CLP, allegato I, sezione 1.5.2.4). La Guida all’etichettatura e all’imballaggio dell’ECHA fornisce maggiori informazioni sull’applicazione di queste agevolazioni.
Altre agevolazioni per l’etichettatura
L’articolo 12 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) prevede la possibilità di richiedere un’agevolazione per l’etichettatura se non possono essere soddisfatte le apposite prescrizioni, per esempio con un’etichetta pieghevole o avvolgente. Una tale domanda è ammessa se:
- le dimensioni dell’imballaggio o
- altre sue caratteristiche non sono adatte a un’etichettatura conforme alla legislazione;
- le sostanze o i preparati sono forniti in una quantità talmente piccola che non presentano alcun rischio per l’essere umano o l’ambiente; o
- le sostanze o i preparati non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento UE-CLP.
Le eventuali agevolazioni concesse sono valide soltanto in Svizzera. Una domanda ai sensi dell'articolo 12 ChemO è esclusa per i biocidi. I biocidi devono essere etichettati in conformità all'articolo 38 OPBioc.
Ultima modifica 20.12.2018