Annuncio di nuove sostanze escluse dall’obbligo di notifica

I fabbricanti di nuove sostanze che non sottostanno all'obbligo di notifica in virtù dell'articolo 26 lettere Bst. a, c, g, h, j OPChim (vedi capitolo 3 delle istruzioni) devono annunciare, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza, entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato (art. 48, art. 19 OPChim), se il controllo autonomo a dimostrato che si tratta di:

a. una sostanza pericolosa;
b. una sostanza PBT o vPvB;
c. una sostanza che figura nell'allegato 3 (elenco delle sostanze candidate).
d. nanomateriali che contengono appositamente fibre o tubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 μm. Sono considerati biopersistenti i materiali con una solubilità in acqua inferiore a 100 mg/l o con un tempo di dimezzamento nei polmoni di 40 o più giorni.

L’annuncio all’organo di notifica va presentato tramite l’RPC (Formulari elettronici per prodotti chi-mici): https://www.rpc.admin.ch/rpc/private/

Ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 OPChim, possono esigere dal fabbricante determinati rapporti d'esame, se vi è motivo di ritenere che una sostanza possa costituire un pericolo per l'essere umano o l'ambiente.

Eccezioni all'obbligo di annuncio: articolo 54 OPChim

L'annuncio deve contenere i seguenti dati:

a. il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b. il nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1 lettera a CLP se l'etichettatura non reca l'identità del fabbricante;
c. il nome chimico secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-d CLP,
d. il numero CAS,
e. il numero CE,
f. la classificazione e l'etichettatura,
g. gli impieghi previsti,
h. per le sostanze pericolose per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato
i. per i nanomateriali:
- la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie,
- la quantità annuale immessa sul mercato prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogram-mo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
j. l'indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB,
k. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempreché il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile;

Ultima modifica 03.12.2019

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