Notificazione per via elettronica della decisione

L’Organo di notifica per prodotti chimici offre alle aziende e alle persone fisiche interessate la possibilità di ricevere una notificazione per via elettronica delle decisioni sulla base della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA).

Tuttavia, prima di poter notificare per via elettronica una decisione, l’Organo di notifica per prodotti chimici deve ottenere in anticipo il consenso dell’azienda o della persona fisica.

Se desiderate ricevere per via elettronica le decisioni in relazione alle omologazioni transitorie ON e/o a sostanze ( notifica o comunicazione di nuove sostanze), siete pregati di compilare l’apposito formulario «Formulario notificazione per via elettronica della decisione (PDF, 157 kB, 25.10.2022)» e di inviarlo firmato o provvisto del timbro dell’azienda a cheminfo@bag.admin.ch.

Dopo che avrete ricevuto la conferma, le decisioni dell’Organo di notifica per prodotti chimici non saranno più notificate per posta, ma sulla piattaforma di recapito «IncaMail ». L’azienda può revocare il consenso per scritto in qualsiasi momento. Per un’eventuale revoca in un secondo momento della notificazione per via elettronica della decisione, potete utilizzare lo stesso formulario usato per farne richiesta.

Alle decisioni notificate per via elettronica sarà apposta una firma elettronica personale qualificata, che legalmente è equiparata a una firma autografa. Trovate ulteriori informazioni in merito sulla pagina web dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (cfr. scheda link più in basso).

La piattaforma «IncaMail1» adempie i requisiti del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Trovate ulteriori informazioni in merito sulla pagina web dell’Ufficio federale di giustizia (cfr. scheda link più in basso).

Conseguenze giuridiche:
La comunicazione in una casella di posta elettronica sulla piattaforma di recapito «IncaMail» permette di stabilire e provare il momento in cui la decisione arriva nelle mani del destinatario, e quindi l’inizio del termine per un eventuale ricorso.
Il destinatario deve scaricare la decisione dalla casella di posta elettronica. Il momento in cui viene effettuato il download è considerato il momento della notificazione, a partire dal quale decorre il termine di ricorso.

IMPORTANTE
La notificazione in una casella postale elettronica del destinatario è considerata primo tentativo di consegna ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2bis PA. Questo significa che il termine inizia a decorrere al più tardi dal settimo giorno dopo il primo tentativo di notifica, anche se la decisione non è stata scaricata (questo corrisponde alla notificazione tramite lettera raccomandata: anche in questo caso il termine inizia a decorrere al più tardi dal settimo giorno dal mancato ritiro della lettera; la cosiddetta finzione di notificazione).

1 https://www.post.ch/it/kundencenter/onlinedienste/incamail/info

Ultima modifica 06.10.2022

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