Per quanto riguarda i dati raccolti grazie all’obbligo di annuncio, di notifica e di omologazione, il messaggio concernente la legge sui prodotti chimici del 19997 si esprime come segue: «Oltre a fini medici, il registro dei prodotti ottenuto può anche essere utilizzato per scopi esecutivi, principalmente nell’ambito della sorveglianza del mercato.» Inoltre, viene citato anche l’impiego dei dati per effettuare valutazioni del rischio e attribuire un ordine di priorità ai rischi. Infine, nell’articolo 18 capoverso 3 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) l’obbligo di annuncio è motivato anche ai fini della determinazione dei rischi e della loro prevenzione.
799.090; https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2000/590.pdf